È possibile fruire della detrazione del 50% dell’Iva anche in caso di acquisto di un fabbricato in corso di costruzione?
Mariangela Parmigiani
Detrazione del 50% dell’Iva anche in caso di acquisto di un fabbricato in corso di costruzione? I dettagli.
Detrazione Iva in caso di acquisto di un fabbricato in corso di costruzione?
Ai fini Irpef, è possibile detrarre, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è calcolata sul corrispettivo dell’acquisto e deve essere ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi. Per poter beneficiare della detrazione, è necessario che sia acquistato, direttamente dall’impresa costruttrice, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, un immobile nuovo.
La detrazione, invece, non spetta nel caso in cui l’immobile venga acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non attraverso un atto di compravendita (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 243).
La Circolare fornisce chiarimenti utili al fine della uniforme applicazione delle norme relative alle deduzioni dal reddito, alle detrazioni d’imposta e ai crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.
Il documento richiama i precedenti orientamenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti alla luce dei quesiti posti all’Agenzia delle entrate dai contribuenti o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.
La Circolare contiene, inoltre, un’elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire al CAF o al professionista abilitato al fine dell’apposizione del visto di conformità. L’analisi, per una più agevole lettura, segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2017.