scomputo perdite accertamentoLa Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la delibera n. 201/2017/SRCPIE/PAR, ha espresso parere sulla possibilità per le pubbliche amministrazioni partecipanti di ripianare le perdite subite dalla società partecipata laddove sussistano somme già accantonate a tal fine, anche alle fondazioni di cui l’ente sia promotore.


 

Il sindaco di un Comune, con la nota in epigrafe, ha formulato la seguente richiesta di parere:

 

“È possibile applicare anche alle Fondazioni di cui l’Ente pubblico è promotore e fondatore la norma di cui al comma 3 bis dell’art. 21 D.lgs. 175/2016, introdotta con il D.lgs. 100/2017, che permette alle Pubbliche Amministrazioni partecipanti di ripianare le perdite subite dalla società partecipata, laddove sussistano somme già accantonate a tal fine?”.

 

In relazione ai rapporti patrimoniali tra Province, Comuni e fondazioni che svolgono la loro attività sul territorio di riferimento degli Enti locali e, in particolare, alla possibilità di erogare contributi, la magistratura contabile ha reso numerosi pareri, ritenendo ammissibile, a determinate condizioni, l’erogazione finalizzata alla conservazione o all’incremento del patrimonio destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’ente morale (ex plurimis, vd. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, 28 gennaio 2009, n. 10; sez. contr. Piemonte, 30 luglio 2013, n. 290).

 

Il quesito in esame riguarda, però, un aspetto diverso, poiché si riferisce alla possibilità che un Comune provveda al ripiano delle perdite riferite alla gestione di una fondazione, alle stesse condizioni dettate dalla legge per le società partecipate dagli enti locali.

 

Il “patrimonio” non è solo elemento costitutivo della fondazione ma è la caratteristica che distingue e differenzia questo istituto dall’associazione che ha quale elemento essenziale la personalità della partecipazione di una pluralità di soggetti, finalizzata al raggiungimento di uno scopo.

 

Le fondazioni, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, hanno natura privata e sono espressione delle “organizzazioni delle libertà sociali”, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, che si collocano fra Stato e mercato, e che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, un preciso richiamo e presidio rispetto all’intervento pubblico (Corte cost. 28 settembre 2003, n. 300 e n. 301).

 

L’Ente locale non può accollarsi l’onere di ripianare, di anno in anno, mediante la previsione di un generico contributo annuale o anche occasionalmente, le perdite gestionali della fondazione perché alle stesse deve essere in grado di far fronte la fondazione col suo patrimonio. Se la fondazione non ha un patrimonio che consenta il raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita non può che estinguersi e trasformarsi in un altro ente, come si è visto sopra.

 

Ove l’Ente locale assuma l’impegno di far fronte alle perdite della gestione corrente della fondazione, sia mediante l’erogazione di generici contributi annuali che con formale ripiano di perdite accertate al termine dell’esercizio, verrebbe meno la natura di fondazione dell’organismo agevolato che, di fatto, si trasformerebbe in ente strumentale del Comune o della Provincia, assumendo natura pubblica alla stessa stregua di un’azienda speciale o di un organismo societario.

 

Se le risorse proprie della fondazione non permettono di sostenere le ordinarie spese di gestione l’ente deve cessare la sua attività, così come previsto dal codice civile. Ove, al contrario, fosse previsto un intervento sussidiario dell’ente locale che si accollasse, comunque, l’onere di ripianare eventuali perdite, la natura di organismo privato autonomo verrebbe meno e l’ente assumerebbe la qualifica di organo strumentale del Comune.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.