co co co pa 2Per il secondo anno di seguito la data a partire dalla quale sarà vietato alle Pa il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa viene spostata di 1 anno.


La riforma Madia, con l’obiettivo di allineare la disciplina nella Pa con quella del settore privato, dove per effetto del Jobs act le collaborazioni sono vietate già da un anno, avrebbe fatto scattare da gennaio 2018 il divieto da parte delle amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione aventi ad oggetto prestazioni personali, con previsione di orario e sede di lavoro.

 

Inizialmente il Dlgs 81/2015  ha disposto per le Pa il divieto di conferire nuovi incarichi di cococo a partire dal 1° gennaio 2017. Le disposizioni contenute negli articoli da 61a 69-bis del decreto legislativo 276 del 2003 sono state abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

Ecco cosa cambia per le collaborazioni:

 

 

  • non possono essere più stipulati contratti, per cui sono vietati dalla legge, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
  • i contratti di lavoro autonomo, non sono più soggetti alla legge Fornero del 2012 e neanche alle limitazioni da questa previste.
  • possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa non a carattere subordinato.

 

Questo termine è stato spostato alla fine del 2017 dal decreto Milleprororoghe. Alcuni mesi dopo, a giugno, con il Dlgs 75/2017 esso è stato riproposto anche se in modo non diretto sempre a partire dal 1° gennaio 2018.

 

In tutto questo la Funzione Pubblica, nella circolare n. 3/2017, ha sostenuto che non è stato abrogato l’istituto, ma la possibilità di utilizzazione attraverso la eterodirezione da parte della Pa, vietando cioè che la stessa possa fissare luogo e orario di svolgimento della prestazione. Anche per questo l’entrata in vigore della nuova disposizione, sulla scorta della segnalazione da parte di molte Pa della insorgenza di problemi operativi e di possibili ricadute negative sulla qualità dell’attività amministrativa, è stata di nuovo spostato di un anno.