rimborsi decadenzaRestituzione spese per la trasferta non è rimborso bensì retribuzione: si inquadra tra le indennità – per gli ufficiali giudiziari – che, ai sensi dell’articolo 48 del Tuir, concorrono a formare il reddito imponibile nei limiti indicati.


 

L’indennità di trasferta prevista a favore degli ufficiali giudiziari dall’art. 133 del DPR n. 1229 del 1959 per gli atti compiuti fuori dell’edificio ove ha sede l’ufficio, non costituisce un mero rimborso spese, ma ha natura retributiva, che è desumibile: dal fatto che il suo importo è determinato indipendentemente dalla distanza percorsa; dalla previsione di una maggiorazione in caso di richieste urgenti; da quella di più indennità nel caso in cui l’ufficiale giudiziario compia, nella stessa località e con lo stesso viaggio, più atti del suo ufficio, ma nell’interesse di persone diverse; dall’assoggettamento di tale emolumento ad una tassa del 10 per cento, assolutamente inconcepibile in riferimento ad un puro e semplice rimborso spese.

 

Essa deve essere pertanto inquadrata tra le indennità di trasferta che, ai sensi dell’art. 48 del DPR n. 917 1986, concorrono a formare il reddito imponibile, nei limiti indicati dalla medesima disposizione (Cfr., ex multis, Cass. 7800/2006; 5078/2004; 15921/2001).

 

Sentenza n. 29854 del 13 dicembre 2017 (udienza del 7 febbraio 2017)

 

Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Greco Antonio

 

Indennità di trasferta a favore degli ufficiali giudiziari – Natura retributiva – Concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell’articolo 48, Dpr 917/1986