Entro quale limite è ammessa la detrazione delle spese per gli addetti all’assistenza personale?
Gianna Baia
Spese addetti assistenza personale
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto a una detrazione Irpef nella misura del 19%. E’ possibile fruire del beneficio solo se il reddito complessivo non supera 40mila euro. Il beneficio deve essere calcolato su un ammontare di spese non superiore a 2.100 euro (la detrazione massima, quindi, è di 400 euro). Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza. Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il tetto deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa (articolo 15, comma 1, lettera i-septies, Tuir).
Le spese sanitarie, sono costuite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonche’ dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanita’ 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.
Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita’ e quantita’ dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilita’ di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente.