I contribuenti Iva devono andare alla cassa per versare l’acconto 2017.
Il versamento sarà pari all’88% dell’importo totale, calcolato con metodo storico o previsionale, o pari all’Iva risultante a debito il 20 dicembre, da effettuare tramite modello F24 in modalità telematica (“F24 web” o “F24 online”), direttamente dal contribuente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici tributo “6013” (Iva mensile) o “6035” (Iva acconto).
Devono pagare l’acconto tutti i titolari di partita Iva e più precisamente tutti coloro che sono assoggettati agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali. Tuttavia, c’è qualche eccezione. Infatti, sono esonerati dal versamento dell’acconto, ad esempio, gli enti pubblici quando esercitano attività rilevanti per l’Iva, chi risulta a credito, chi ha iniziato l’attività in corso d’anno e chi invece l’ha conclusa. Inoltre, non si è tenuti al versamento quando l’importo dovuto è inferiore a 103,29 euro.
Gli obbligati
Più esattamente, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva 2017:
- imprenditori, artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, eccetera
- lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
- società di persone, società semplici, snc, sas, studi associati
- società di capitali ed enti commerciali, spa, srl, società cooperative, sapa, enti pubblici e privati diversi dalle società
- istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.
Gli esonerati
Non devono, invece, versare l’acconto dell’imposta sul valore aggiunto i contribuenti che:
- hanno iniziato l’attività nel 2017 oppure l’hanno cessata entro il 30 novembre scorso, se contribuenti mensili, o il 30 settembre se trimestrali
- hanno chiuso il periodo precedente con un credito d’imposta
- prevedono di chiudere l’anno con una eccedenza detraibile
- hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo di pagamento
- sono nel regime dei “nuovi minimi” o nel regime forfettario
- sono produttori agricoli
- esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
- sono associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro o proloco, in regime forfettario
- come imprenditori individuali, hanno affittato la loro unica azienda entro il 30 settembre, se trimestrali, o se l’hanno fatto entro il 30 novembre quando mensili, a condizione che non esercitino altre attività rilevanti per l’Iva.
Il calcolo
Torniamo ai “pagatori”. Come già accennato, hanno a disposizione diversi sistemi di calcolo e cioè:
- il metodo storico, in base al quale l’acconto da versare è pari all’88% dell’ultima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) dell’anno scorso (2016)
- il metodo previsionale, in forza del quale l’importo dell’acconto è commisurato, sempre per una percentuale pari all’88%, alle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell’anno in corso (2017)
- metodo analitico, con acconto pari al 100% dell’Iva a debito risultante dalle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) fino al 20 dicembre 2017.
Il versamento
Entro il 27 dicembre 2017, gli “obbligati” dovranno versare, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” a disposizione con Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite un intermediario abilitato. Sulla delega di pagamento dovranno specificare i codici tributo “6013”, per l’acconto Iva mensile e “6035” per gli altri versamenti di acconto Iva.
Si ribadisce che se l’importo non supera i 103,29 euro non deve essere eseguito alcun versamento.