zfuI benefici previsti a favore delle imprese sono fruiti mediante riduzione dei versamenti. I modelli di pagamento devono essere inviati telematicamente, pena lo scarto dell’operazione.


 

Le agevolazioni a favore delle imprese situate nella zona franca urbana (Zfu), istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017, si concretizzano in una riduzione dei versamenti eseguiti con F24. Modalità e termini sono stati definiti dal provvedimento 21 dicembre 2017 dell’Agenzia delle entrate, mentre, per quanto riguarda il versamento vero e propprio, ecco il codice tributo da indicare sulla delega di pagamento: si tratta di Z148, istituito con la risoluzione n. 160/E, anch’essa del 21 dicembre.

 

La zona franca urbana

 

La creazione della Zfu è stata prevista dal decreto-legge 50/2017 (articolo 46) e comprende i comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici nel corso del 2016 e del 2017. A favore delle imprese che operano all’interno della Zfu (e di quelle chi vi avviano l’attività entro il 31 dicembre 2017) è prevista l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dall’Imu e dai contributi previdenziali e assistenziali.

 

Il provvedimento di oggi

 

Con il provvedimento pubblicato oggi, l’Agenzia innanzitutto ricorda che:

 

 

  • le agevolazioni in esame si concretizzano in una riduzione dei versamenti da eseguire con il modello F24 (cfr articolo 46, comma 8, Dl 50/2017 e articolo 15, decreto 10 aprile 2013)
  • a tale scopo, l’F24 deve essere necessariamente presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (in caso contrario, il modello viene scartato).

 

 

Inoltre, per assicurare che gli eventi diritto fruiscano delle agevolazioni entro i limiti dell’importo riconosciuto dal Mise è prevista una specifica procedura di controllo che si articola nelle seguenti fasi:

 

 

  • il Mise trasmette all’Agenzia i dati di ciascun beneficiario e l’importo dell’agevolazione riconosciuta (oltre alle eventuali variazioni)
  • l’Agenzia controlla ogni modello F24 ricevuto e verifica, innanzitutto, che l’importo utilizzato non sia superiore all’ammontare del beneficio concesso (al netto della quota di agevolazione di cui si è già fruito attraverso eventuali precedenti modelli F24). Nel caso in cui l’agevolazione utilizzata sia superiore all’ammontare residuo del beneficio, oppure se l’impresa non rientra nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, si procede allo scarto del modello di versamento
  • lo scarto dell’F24 viene comunicato all’impresa interessata e il pagamento di considera non effettuato
  • la ricevuta di scarto è consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia.

 

 

Infine, il provvedimento ricorda che in caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell’importo dell’agevolazione concessa, il modello F24 deve essere presentato a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni da parte del Mise all’Agenzia delle entrate.