linee-guida-diritto-studioCon le Linee guida pubblicate dal MIUR in data 11 dicembre 2017 e aventi come oggetto il diritto allo studio degli alunni fuori dalla famiglia di origine, vengono fornite indicazioni relativamente alla loro iscrizione scolastica per il prossimo anno scolastico.


Si tratta di precise disposizioni alle quali tutte le scuole di ogni ordine e grado devono attenersi. Come chiarisce il comunicato del MIUR, le Linee Guida sono dedicate “a tutte quelle alunne e quegli alunni che si trovano, per ragioni diverse, a volte in modo definitivo e talvolta solo provvisoriamente, fuori dalla famiglia d’origine” con l’obiettivo di garantire “pari opportunità nell’istruzione a tutte le persone minori d’età” .

 

Innanzi tutto si ritiene utile chiarire cosa si intende per alunni fuori dalla famiglia di origine.

 

Rientrano in questa categoria, come esplicitato dal MIUR nelle Linee Guida, tutti gli alunni che si trovano in una delle seguenti condizioni:

 

  • Alunni in affidamento familiare per difficoltà della famiglia di origine a prendersi cura dei figli

 

 

Si chiarisce che l’affidamento familiare si realizza con l’accoglienza offerta al minorenne da parte di un’altra famiglia, possibilmente con figli minorenni, o da una persona singola in grado di fornire l’assistenza affettiva e materiale necessaria. L’affidamento familiare non deve superare i ventiquattro mesi salvo proroghe nell’interesse del minorenne, presuppone la temporanea difficoltà della famiglia di origine a prendersi cura della persona di minore età, ed è espressamente volto a favorire il rientro dello stesso nell’ambito della propria famiglia di origine.

 

 

  • Alunni ospiti provvisoriamente nelle strutture dei sistemi di protezione perché non è possibile disporre di un affidamento familiare

 

 

Si chiarisce, infatti, che nei casi in cui non sia possibile disporre un affidamento familiare, o non sia conveniente in considerazione dello specifico interesse del minorenne, si può ricorrere temporaneamente all’accoglienza in una struttura di protezione tra le seguenti:

 

 

  • Comunità familiari/case famiglia, caratterizzate dalla presenza stabile di adulti residenti (famiglia, coppie, educatori residenti)
  • Comunità educative/socio-educative caratterizzate da operatori/educatori che non abitano in comunità ma che sono presenti con modalità “a rotazione”
  • Comunità socio-sanitarie, siano esse comunità familiari/case famiglia o comunità educative, caratterizzate dalla complementarietà delle funzioni socio-educative e terapeutiche assunte da operatori professionali e a titolarità compartecipata tra la competenza sociale e sanitaria.
  • Alunni minori stranieri non accompagnati

 

 

Si tratta di minori presenti nel territorio dello Stato italiano, che non hanno la cittadinanza italiana o dell’Unione europea e sono privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano (art. 3, Legge n. 47/2017).

 

 

  • Alunni in comunità sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile in ambito penale rientrano in questa categoria esclusivamente i minori che hanno compiuto 14 anni che sono in comunità in applicazione di una misura cautelare (DPR n. 448/1988). In questo caso i minorenni, se ci sono le adeguate condizioni, possono essere iscritti e frequentare una scuola del territorio.

 

 

In caso di dichiarazione di pericolosità sociale del minorenne, la comunità può costituire una misura di sicurezza applicabile anche ai minorenni non imputabili, quindi minori di 14 anni. Sono pertanto esclusi tutti i ragazzi ospiti degli istituti penali per i minorenni che accolgono i minori detenuti in custodia cautelare o in esecuzione di pena.

 

Nel paragrafo 3 delle Linee Guida vengono fornite importanti indicazioni operative per l’iscrizione scolastica dei suddetti alunni, per i quali non è obbligatorio effettuare l’iscrizione mediante procedura online.

 

Dall’anno scolastico 2013/2014, come chiarisce il MIUR, per le scuole statali le iscrizioni degli alunni alle prime classi, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, avvengono online e in periodi di tempo prestabiliti, che per il prossimo anno scolastico 2018/19 sono dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018.

 

Per gli alunni fuori dalla famiglia di origine questa procedura può essere controindicata (per esigenze di riservatezza) o impossibile (perché l’inserimento in comunità può avvenire in tutto l’arco dell’anno).

 

Per garantire il diritto allo studio di questa tipologia di alunni, occorre consentire l’iscrizione e l’inserimento a scuola in qualsiasi momento dell’anno, anche dopo la scadenza dei termini e presentando la domanda d’iscrizione direttamente alla scuola prescelta, senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni online.

 

Chi deve procedere all’iscrizione scolastica degli alunni fuori dalla famiglia di origine?

 

In caso di affidamento familiare, procederà all’iscrizione la famiglia affidataria, o il tutore (anche provvisorio) nel caso in cui sia stato nominato, presentando una dichiarazione attestante l’affidamento rilasciata dal Servizio sociale competente (Comune di residenza del minore) o il provvedimento dell’autorità giudiziaria.

 

Nel caso degli alunni collocati in strutture di protezione, compresi coloro che sono sottoposti a provvedimenti penali dell’autorità giudiziaria minorile, procederà all’iscrizione il tutore o il legale rappresentate della struttura fino a quando non sia stato nominato il tutore (o persone da loro delegate).

 

Nel caso di minorenni non accompagnati (i quali spesso non possiedono la documentazione necessaria per l’iscrizione) procederanno il tutore o il responsabile della struttura nel caso in cui il tutore non sia stato ancora nominato.

 

Anche se la durata del provvedimento penale dell’autorità giudiziaria minorile, con il quale sono collocati in comunità gli alunni, fosse molto breve, è comunque diritto dei ragazzi far parte della classe e le istituzioni devono agevolare e consentire la partecipazione scolastica.

 

Particolare attenzione, come sottolinea il MIUR, dovrà essere data ai minorenni ospiti delle comunità terapeutiche che per condizioni di salute richiedono un’assistenza continuativa che deve essere conciliata con il loro diritto all’istruzione.

 

E’ importante nel caso di interruzione che il percorso didattico e/o formativo del minore venga ripreso al più presto senza pregiudizio o danno per il minore di età.

 

Per tutti è necessario che venga garantita la precedenza per quel che riguarda l’accettazione delle domande di iscrizione. È opportuno coinvolgere, quando è possibile, e nelle diverse fasi del percorso scolastico, la figura del mediatore linguistico-culturale.

 

La scelta della classe di inserimento e della tipologia di formazione per gli alunni fuori dalla famiglia di origine, dovrà tenere conto delle informazioni raccolte nella fase di dialogo tra scuola e affidatari o tutori, nonché delle relazioni dei servizi pubblici e/o privati che si occupano del minorenne. In questa fase di reciproca interlocuzione, la scuola deve ricevere una chiara e corretta documentazione, nel rispetto della privacy, relativa alla situazione familiare e/o residenziale dell’alunno e del progetto per lui avviato.

 

La scelta della classe d’inserimento è proposta dal Dirigente al Collegio dei docenti e al Consiglio di classe/interclasse, tenendo conto delle indicazioni degli affidatari, del tutore o del responsabile della struttura nel caso in cui il tutore non sia stato ancora nominato, e recependo, se presenti, i pareri dei professionisti che seguono il minore.

 

Deve essere considerata anche la possibilità, in casi particolari e motivati, di inserire l’alunno in una classe inferiore di un anno a quella corrispondente all’età anagrafica.

 

Per gli alunni fuori dalla famiglia di origine possono verificarsi, inoltre, trasferimenti improvvisi da una scuola ad un’altra perché inizia un progetto di affidamento, perché si entra in comunità o ci si trasferisce di comunità. Tutte le prassi di trasferimento (richiesta e ottenimento di nulla osta, passaggio di documentazione, ecc.) devono quindi essere agevolate.

 

Al fine di facilitare e supportare le delicatissime fasi iniziali del progetto di affidamento o per facilitare l’inserimento nella nuova struttura, soprattutto se i tempi coincidono con l’ingresso in una nuova scuola, sarà possibile, in casi particolari attentamente valutati, procrastinare l’inizio del percorso scolastico del tempo necessario al bambino o al ragazzo per orientarsi e ambientarsi nel nuovo contesto.

 

Alla luce di tale necessità, le tempistiche effettive di inserimento vengono, dunque, decise dal Dirigente scolastico, sentito il team dei docenti, in accordo con gli affidatari, nel caso di affidamento familiare, e con il tutore (anche provvisorio) o, sino a quando questi non sia stato nominato, con il legale rappresentante della struttura, negli altri casi. La decisione sarà presa nel rispetto di quanto determinato nel progetto stesso in accordo con i servizi interessati e con la famiglia di origine se previsto.

 

La condizione di alunno fuori dalla famiglia di origine, come sottolinea il MIUR nelle Linee Guida, determina una priorità per l’accoglimento della richiesta di iscrizione nella scuola.

 

Nel caso di trasferimento da una scuola ad un’altra, il nulla osta al trasferimento presso la nuova scuola potrà essere richiesto dai servizi territoriali e/o dagli affidatari e/o dalla famiglia di origine.

 

Il nulla-osta per i trasferimenti viene trasmesso d’ufficio e indica il nome della scuola presso la quale avviene il passaggio. Questa prassi rischia di esporre il minore interessato a interferenze arbitrarie della sua privacy. È indispensabile, quindi, che l’amministrazione scolastica autorizzi ad assumere le iniziative necessarie per poter redigere un nulla-osta che consenta il trasferimento ad altra scuola senza fornire gli estremi per identificare la nuova situazione scolastica (e, quindi, anche familiare) dell’alunno.

 

Per quanto concerne la documentazione sanitaria, anche in relazione alle norme in vigore sulle vaccinazioni obbligatorie, la scuola è tenuta ad accertare che siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minorenne ne è privo, gli affidatari, il tutore (anche provvisorio) o l’incaricato delle funzioni delle relazioni con la scuola nelle strutture di protezione, possono rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari. È importante che la scuola faciliti questo passaggio decisivo in termini di diritto alla salute. In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l’ingresso a scuola, né la regolare frequenza.