concorsi-scuola-2018Dei concorsi 2018 si parla tanto in questi ultimi giorni, sia per l’imminente pubblicazione del decreto della procedura riservata, per la secondaria, ai docenti abilitati, sia per la recente pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima l’esclusione dei docenti di ruolo dalla partecipazione.


 

I tre concorsi previsti per il 2018 (procedura per abilitati – concorso per non abilitati con tre anni di servizio – concorso per non abilitati con requisiti di accesso all’insegnamento e 24 CFU nelle discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche) riguarderanno – da quello che è dato sapere ad oggi – tutte le classi di concorso della scuola secondaria, secondo gli accorpamenti e le modifiche introdotte dal DPR 19/2016 e successive modifiche.

 

Concorsi senza posti

 

Si tratterà di concorsi “particolari e innovativi”, nel senso che non saranno banditi per un determinato numero di posti, quindi non legati ad un piano di immissioni in ruolo. Pertanto, nel momento in cui il docente partecipa alla procedura, pur scegliendo la regione in cui desidera essere assunto a tempo indeterminato, non gli sarà possibile sapere con certezza quanto tempo passerà tra la vincita del concorso e l’immissione in ruolo. Per alcune classi di concorso potrebbero occorrere degli anni, sopratutto se si sceglie regione con GaE ancora in piedi e graduatorie concorso 2016 ancora piene.

 

Superamento FIT e cancellazione dalle graduatorie

 

Inoltre, tra la vittoria del concorso e il ruolo defnitivo dovrà esserci il FIT (il percorso di Formazione e tirocinio, solo la terza annualità per gli abilitati, secondo e terzo anno per i docenti con 3 anni di servizio, tutti e tre gli anni per i docenti che partecipano solo con la laurea). E solo a FIT superato si potrà sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato, fermo restando che l’ammissione al terzo anno di FIT comporta il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento e di istituto in cui si è iscritti, come confermato dalla nuova bozza che il Ministero si appresta a rendere pubblica.

 

Il CSPI aveva chiesto di introdurre nell’art. 1 che la procedura concorsuale è destinata alla copertura con assunzione a tempo indeterminato dei posti vacanti che residuano in ogni regione dopo le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 lettera a dell’art. 17 (ossia GaE e concorso 2016). Si ritiene importante – aveva scritto il CSPI – anche ribadire le percentuali dei posti da destinare alle assunzioni attraverso la procedura transitoria.

 

Rilievo che a quanto ci risulta potrebbe non essere accolto dal Ministero, appunto perché la procedura concorsuale non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017;

 

Inserimento in graduatoria, percentuali ruoli

 

Dunque, il Ministero non si impegna. Crea la graduatoria, sarà poi la disponibilità del posto a determinare l’assunzione, nei tempi dovuti.

 

Tempi che potranno cambiare in ragione dello scorrimento e della durata delle graduatorie del concorso 2016. Due fattori infatti sono destinati ad incidere sul destino di tali nuove graduatorie

 

 

  1. cosa si deciderà in fase di contratto di mobilità (60% dei posti vacanti potrebbero essere destinati ai ruoli)
  2. la sorte dell’emendamento che proroga di un anno la validità della graduatoria.

 

 

Per questo motivo l’incontro di venerdì 15 dicembre tra Miur e sindacati per decidere le percentuali da destinare ai trasferimenti dei docenti di ruolo sarà particolarmente importante per capire in quanto tempo si potranno scorrere le graduatorie del concorso 2016, e quindi in previsione le nuove, fermo restando che – a parte alcune graduatorie vuote – per alcune classi di concorso l’attesa potrebbe essere anche di anni.