Arriva in Gazzetta Ufficiale la legge 175/2017, contenente “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”: dal punto di vista tributario, si segnalano le disposizioni relative all’art bonus e al tax credit musica, interessate da importanti novità. Una sintesi delle nuove disposizioni.
Art bonus
L’espressione art bonus indica il credito di imposta che l’articolo 1, Dl 83/2014 riconosce, nella misura del 65%, per le erogazioni liberali effettuate a sostegno del patrimonio artistico e culturale. Inizialmente la previsione riguardava solo il triennio 2014-2016 e solo con la legge di stabilità 2016 ha acquisito carattere permanente (cfr articolo 1, comma 318, legge 208/2015).
L’art bonus spetta a tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro, siano essi persone fisiche o soggetti titolari di reddito d’impresa. Nel primo caso il credito è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile; nel secondo caso, invece, nel limite del 5 per mille dei ricavi.
Il credito maturato non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla determinazione del valore della produzione ai fini Irap, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato in compensazione senza applicazione dei limiti quantitativi di 250mila e 700mila euro previsti dalla legge.
Importanti chiarimenti sulla disciplina dell’agevolazione sono contenuti nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 e nella risoluzione n. 87/E del 15 ottobre 2015.
Ambito oggettivo: novità
L’articolo 5, comma 1, della legge in esame modifica l’articolo 1, Dl 83/2014, ampliando l’ambito oggettivo di applicazione dell’art bonus. Prima di entrare nel dettaglio della modifica, appare opportuno richiamare alcune precisazioni contenute nella ricordata circolare n. 24/E.
Il documento di prassi indica gli scopi che le erogazioni liberali devono perseguire:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
- sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura di appartenenza pubblica definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004)
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico sinfoniche o di enti e istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Con l’entrata in vigore della legge in commento alle suddette finalità si aggiunge quella di sostegno “delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione”.
L’ambito oggettivo di applicazione dell’art bonus è stato ampliato anche dall’articolo 17, Dl 189/2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”. Infatti, dal 19 ottobre 2016, data di entrata in vigore del decreto, possono usufruire dell’art bonus le donazioni:
- a favore del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni colpiti dal sisma anche appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose
- per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Sull’ambito oggettivo dell’agevolazione è intervenuta la recente risoluzione n. 136/E del 7 novembre scorso con cui l’Agenzia delle entrate, acquisito il parere del Mibact, ha chiarito che un museo, gestito da una fondazione costituita da un ente pubblico, può essere annoverato tra i “luoghi della cultura di appartenenza pubblica” e ha individuato, seppure a titolo “esemplificativo e non esaustivo”, i criteri (per i quali si rinvia al documento di prassi) in base ai quali può essere ritenuto soddisfatto il requisito dell’appartenenza pubblica.
Tax credit musica
La locuzione tax credit musica indica il credito di imposta disciplinato dall’articolo 7, commi da 1 a 6, Dl 91/2013 e dal Dm 2 dicembre 2014 (emanato dal Mibact, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze) con la finalità di promuovere la musica dei giovani talenti. Il credito è riconosciuto nella misura del 30% dei “costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali” a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, individuate dall’articolo 78, legge 633/1941 (note come imprese discografiche) e delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012.
Il decreto attuativo, tra l’altro, fornisce indicazioni sulla procedura di accesso e riconoscimento dell’agevolazione prevedendo che le imprese presentino l’istanza al Mibact, che decide in senso positivo o negativo dopo aver verificato il rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali. Il ministero, al termine della verifica, comunica l’esito all’istante e in caso positivo anche l’importo. Lo stesso Mibact provvede, altresì, a inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie, con l’importo assegnato a ciascuna di esse, allo scopo di consentire alla stessa, attraverso controlli automatizzati, che non vengano utilizzati in compensazione importi superiori a quelli riconosciuti.
Anche il tax credit per la musica non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né alla determinazione del valore della produzione ai fini Irap.
Il provvedimento 23 dicembre 2015 del direttore dell’Agenzia delle entrate stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia (a tal fine, la risoluzione n. 4/E del 18 gennaio 2016 ha istituito il codice tributo 6849).
Ambito temporale
La versione previgente dell’articolo 7, comma 1, Dl 91/2013, riconosceva il credito di imposta solo per il triennio 2014-2016. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge in esame reintroduce il credito di imposta a partire dal 2018, senza circoscrivere il periodo di applicazione: l’agevolazione diviene, pertanto, permanente.
Ambito oggettivo
In base alla disciplina previgente il credito d’imposta era riconosciuto esclusivamente per opere prime e seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. La definizione di “opera” è contenuta nell’articolo 2 del ricordato Dm attuativo 2 dicembre 2014 in base al quale sono tali “le registrazioni fonografiche o videografiche musicali composte da un insieme di almeno otto brani, non già pubblicati, diversi tra loro, ovvero da uno o più brani non già pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti”.
La novità introdotta dal comma 3 del più volte citato articolo 5 della legge in esame è rappresentata dal riconoscimento del credito, non solo per le opere prime e seconde, ma anche in relazione alle opere terze.