Sacchetti-di-plastica-la-direttiva-è-legge_Un riepilogo sulle limitazioni che a partire dal primo gennaio 2018 sono previste per i sacchetti di plastica forniti come imballaggio diretto per alimenti sfusi ( come ad esempio frutta e verdura, ecc.), che dovranno essere sostituiti da sacchetti biodegradabili ceduti esclusivamente a pagamento.


Tutte le buste, anche i sacchi leggeri e ultraleggeri utilizzati nei reparti ortofrutta, gastronomia, macelleria, pescheria e panetteria, dovranno essere biodegradabili e compostabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile del 40%. In più, dovranno essere distribuiti esclusivamente a pagamento, quindi con costi totalmente a carico dei consumatori finali, che si troveranno la voce relativa al costo dei sacchetti utilizzati nello scontrino della spesa.

 

I rivenditori dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre di quest’anno, perché dal 1° gennaio scatteranno anche pesanti sanzioni: chi commercializza borsette che non corrispondono alle caratteristiche previste rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

 

Possono liberamente circolare, fatto salvo l’obbligo di cessione a titolo oneroso, quindi con il divieto di cederli gratuitamente (tanto che il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite) 4 diversi tipi di shopper per il trasporto:

 

1) le borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron: quelle tipicamente usate per motivi di igiene alimentare (come avvolgere il pesce venduto al banco) o come imballaggio primario per alimenti sfusi, quali ad esempio la frutta e verdura.

 

Tali tipi di borse (si tratta della novità principale del Decreto 91/2017) sono oggetto di progressiva riduzione della commercializzazione: dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%; percentuale che sale al 50% dal 1° gennaio 2020 ed al 60% dal 1° gennaio 2021.

 

Poiché parliamo di borse di plastica a contatto con gli alimenti, anche per motivi di igiene, il Legislatore fa comunque salva la disciplina sulla conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti (M.O.C.A, nonchè il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

 

2) le borse di plastica biodegradabili e compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002.

 

Biodegradabile non necessariamente equivale a compostabile: la legge richiede, invece, specifici requisiti proprio di compostabilità. Quindi un sacchetto potrebbe essere dichiarato in senso lato “biodegradabile”, ma non essere a norma. Per capire se un sacchetto è legale o meno, bisogna leggere l’etichetta.

 

I bioshopper conformi alla norma recano indicazioni che contengono termini quali “compostabile” e “rispetta la norma UNI EN 13432” Invece, scritte quali “biodegradabile” (senza il termine “compostabile”) o “rispetta la normativa UNI EN 14855” non offrono garanzie di conformità ai limiti imposti dalla norma di riferimento, che è esclusivamente la UNI EN 13432:2002.

 

3) le borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna a condizione rispondano a queste caratteristiche:

 

con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

 

con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari

 

4) le borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna a condizione rispondano a queste caratteristiche:

 

con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

 

con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

 

Devono essere posti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso degli spessori e degli altri requisiti di legge (per es. borsa per il trasporto riutilizzabile con spessore di…micron e % di plastica riciclata del …% prodotta da..)

 

Tutti gli operatori devono prestare grande attenzione in fase di acquisto dei sacchetti, si consiglia di ottenere dai fornitori la garanzia scritta che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.