direttore dei lavoriLa Conferenza Unificata ha dato il via libera alla bozza di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che regola le funzioni del direttore dei lavori.


La Conferenza Unificata ha reso il parere, ai sensi dell’articolo 111, comma 1, del nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle Linee guida recanti “Modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture”.

 

In base alla bozza approvata, il direttore dei lavori riceve dal RUP le istruzioni per garantire la regolarità dei lavori, l’ordine da seguire nell’esecuzione dei lavori e la periodicità con cui presentare un rapporto sulle attività di cantiere. In merito allo stato del sottosuolo il Direttore dei Lavori non può infatti fare attestazioni senza indagini specifiche che comunque devono essere predisposte dal RUP in fase di progettazione.

 

Si prevedono delle indicazioni in merito al conflitto di interessi da parte del direttore dei lavori, il quale non potrà arrivare ad accettare altri incarichi da parte dell’esecutore sino a quando ci sarà l’approvazione del certificato di collaudo oppure di quello che sarà il certificato di regolare esecuzione.

 

Le verifiche del direttore dei lavori si estendono anche al subappalto, controllando che in cantiere ci siano solo imprese autorizzate e che svolgano effettivamente le lavorazioni dichiarate nei contratti.

 

Le modifiche proposte eliminano i riferimenti alle varianti. In particolare, non è infatti possibile un aumento della prestazione oltre il quinto d’obbligo in ipotesi di variante. Una simile previsione è illegittima in quanto in palese contrato con la normativa di cui all’art.106 del codice dei contratti.

 

Queste nuove norme, in conclusione, daranno la possibilità di assicurare un corretto svolgimento delle operazioni di realizzazione dei lavori ad ogni tipo di livello.