uscita autonoma studentiSecondo quanto previsto dalla legge di stabilità, i genitori o i responsabili tutori o soggetti affidatari di minori di 14 anni, potranno autorizzare le scuole (incluse le paritarie), in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto a consentire l’uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici al termine delle lezioni.


La Legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha disposto la conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.

 

Il noto articolo 19 bis così recita:

 

Art. 19-bis. (( (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). ))

 

((1. I genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’eta’ di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita’ scolastiche)).

 

 

Ricordiamo due massime giurisprudenziali che costituiscono i pilastri giuridici in materia di responsabilità e vigilanza nei confronti dei minori a scuola:

 

La Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 novembre 2012 – 15 maggio 2013, n. 11751 ha affermato che l’obbligo di tutela dei minori discende dall’iscrizione stessa degli alunni all’Istituto scolastico “la domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, … accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento… ”.

 

La Cass. Civ., sez. III, 19 luglio 2016, n. 14701 ha rilevato che la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all’interno dell’istituto in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico ricorre dunque anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, ove ne sia consentito l’ingresso anticipato nella scuola, sussistendo l’obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui essi si trovano legittimamente nell’ambito della scuola; infatti la giovanissima età degli studenti doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive. Incombe infatti sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata e l’uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali in uso.

 

Dunque è fatto notorio e consolidato che l’obbligo di vigilanza si estende dal momento dell’ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita.

 

Con l’articolo 19 bis si è voluto in un certo senso attuare una sorta di liberatoria legale, pur non potendo esistere alcuna forma sacra, assoluta, definitiva che esoneri scuola e personale scolastico dalle responsabilità connesse alla loro funzione, si è cercato di ridurla per determinate circostanze.

 

Non si capisce però il perché prevedere, in merito al comma 1, solo la circostanza ben definita del termine delle lezioni. Si possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. E conseguentemente l’autorizzazione esonera ( in teoria) il personale scolastico dalla responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

 

Prendiamo il caso dello sciopero della prima ora, dove i minorenni, come è noto, possono non essere accompagnati a scuola . Nel momento in cui superano il varco della scuola e quindi subentra la vigilanza e la responsabilità della stessa, che succede? Possono essere mandati a casa in funzione di quella liberatoria senza che qualcuno li vada prelevare? Avrà efficacia quella liberatoria?

 

Oppure prendiamo il caso di una emergenza, quella liberatoria che contempla solo la questione specifica e tassativa ed espressa del termine delle lezioni, avrà effetto? Sussistono dubbi.

 

Stesso discorso per il secondo comma. In merito alla questione dell’utilizzo del bus scolastico e responsabilità connesse. Con quell’atto ex lege si esonera dalla responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita’ scolastiche.

 

Un testo scritto letteralmente con i piedi. Il tragitto che va dall’uscita della scuola alla salita sull’autobus e viceversa, è “coperto” dalla liberatoria ex lege? Non è dato sapere.

 

Possibile che una questione così delicata è stata affrontata in questa maniera? A quanto pare sì visto che è stata normata nel mondo in cui possiamo leggere.

 

 

 

Segue il testo liberatoria uscita studenti minori di anni 14 da scuola ed eventuale utilizzo trasporto scolastico

 


 

 

Io sottoscritto …… nato a ……, il …… e residente in …… e io sottoscritta …… nata a …… il …… e residente in …… rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e dell’alunna/o …… nato a ……, il …… e residente in ……, frequentante attualmente la classe …… sezione …… della scuola ……

 

Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile:
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
Visto l’articolo 591 del C.P.
Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).

 

Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;

 

a) dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;

 

b) descrivono il tragitto casa-scuola ……………………………………………………………………………………..

 

e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;

 

e) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;

 

f) si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori;

 

g) Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata,e al ritorno dalle attivita’ scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa .

 

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.