La legge di Bilancio, dopo il via libera del Senato, è al vaglio della Camera dei deputati, ove sono stati presentati e approvati alcuni emendamenti relativi alla Scuola.
Tra gli emendamenti approvati, come riferito dal Sindacato Anief, ce n’è uno relativo all’istituto dell’esonero del collaboratore del dirigente scolastico, abolito precedentemente dalla legge n. 190/2014.
Questo l’emendamento approvato:
“Nell’anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall’insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l’articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”
L’esonero, stando al testo dell’emendamento, può essere concesso nelle scuole che abbiano almeno 500 alunni e che siano state affidate in reggenza.
Il docente da esonerare va individuato tra il 10% di collaboratori, che il dirigente scolastico sceglie ai sensi del comma 83 della legge n. 107/15.
Il summenzionato emendamento verrebbe a risolvere un problema di non poco conto che, negli anni scorsi, è stato superato utilizzando l’organico di potenziamento: si poteva concedere l’esonero solo se in organico vi era un posto/classe di concorso di potenziamento uguale a quella del docente da esonerare, per cui il docente di potenziamento andava in classe a sostituire l’esonerato.
Usiamo il condizionale in attesa dell’accoglimento definitivo dell’emendamento (al momento sono stati approvati in VII Commissione cultura in sede consultiva, come riferito dall’Anief) e dell’approvazione della legge.