Bollette dei conguagli per le utenze della luce, dell’acqua e del gas: alcune utili indicazioni sulla loro illegittimità e sui tempi di prescrizione adottati.
La Camera ha adottato alcuni provvedimenti utili volti a fare chiarezza sui conguagli delle bollette della luce. Il “conguaglio” indica un’operazione finanziaria che tende a ristabilire un equilibrio tra cifre dovute a debito, e altre riscosse a credito.
La Camera ha approvato all’unanimità la proposta sulla fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. Ora il testo passa al Senato per il sì definitivo con la speranza di essere approvato entro la fine della legislatura.
In generale, nella terminologia corrente, si parla di conguagli quando un contribuente ha già versato una somma per un’imposta (può trattarsi di una bolletta di utenza, o di una tassa) sulla base di calcoli provvisori e fatti in maniera preventiva. Quando poi, dati alla mano, si definisce la cifra reale che era dovuto versare, si procede al conguaglio: ovvero, o il contribuente deve aggiungere quanto manca, o riceve indietro quanto ha dato in eccesso.
La prescrizione delle bollette seguirà due diversi canali:
- le bollette mensili, bimestrali o trimestrali cadranno in prescrizione dopo 5 anni come è sempre stato;
- le bollette emesse invece per effettuare i conguagli cadranno in prescrizione dopo solo 2 anni. Un termine ridotto a meno della metà. Questo significa che se la società della luce, dell’acqua e del gas emetterà il conguaglio dopo 24 mesi dall’anno cui esso si riferisce, il pagamento non è dovuto.
Dunque, i conguagli delle bollette delle famiglie e dei professionisti si prescriveranno entro due anni invece dei cinque attualmente previsti. Il provvedimento prevede inoltre che i rimborsi dei conguagli non dovuti debba avvenire entro tre mesi ed è una risposta ai circa dieci milioni di italiani che negli ultimi anni sono stati destinatari di maxibollette.
Nei contratti di fornitura per energia elettrica e gas, tale termine di prescrizione opera sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore. Le norme si applicano sia per le fatture domestiche che delle microimprese.
Viene garantito il diritto all’utente in ogni caso, all’esito della verifica della legittimità della condotta dell’operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
Anche fuori dal Parlamento, comunque, arrivano indicazioni utili sui conguagli, con l’importante chiarimento del Tribunale di Torino, con la Sentenza n. 3878/18.
Laddove il conguaglio viene emesso non per calcolare i maggiori consumi rispetto a quelli stimati, ma per un adeguamento delle tariffe effettuato dopo il periodo di somministrazione dell’utenza – e quindi ad annualità ormai chiusa – la bolletta del conguaglio è nulla. In ipotesi del genere, l’utente ha diritto a ottenere i rimborsi per tutti i conguagli versati.
La lettura del contatore deve avvenire almeno una volta all’anno al fine di effettuare i dovuti conguagli e correggere i rapporti di “dare” e “avere” tra le parti. Si può procedere alla quantificazione della bolletta secondo «consumi stimati» – quelli cioè operati secondo calcoli presuntivi dell’uso dell’utenza nei mesi precedenti – solo laddove non sia avvenuta l’autolettura dell’utente o non sia stato possibile eseguire la lettura del contatore.