agente di riscossione notificaAnche l’agente per la riscossione può notificare tramite raccomandata. Superata la limitazione del previgente testo normativo che consentiva soltanto all’esattore di avvalersi della procedura che prevede l’invio dell’atto per posta con ricevuta A/r.


La Corte di cassazione, con provvedimento n. 28399 del 28 novembre 2017, statuisce che “la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica”.

 

Evoluzione processuale della vicenda

 

La vicenda trae origine dalla cartella di pagamento notificata al contribuente con la quale gli venivano contestate sanzioni amministrative pecuniarie. Il contribuente ricorreva in giudizio, proponendo opposizione avverso la cartella, dinnanzi al giudice di pace che accoglieva la richiesta di parte.

 

L’agente della riscossione proponeva ricorso dinnanzi al tribunale in composizione monocratica che, con sentenza ex articolo 281-sexies cpc, respingeva l’appello. A supporto di detta decisione il tribunale riteneva, condividendo la sentenza del giudice di pace, l’inesistenza della notifica attuata direttamente dal concessionario, ex articolo 26, comma 1, del Dpr 602/1973, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

A parere dell’organo giudicante, infatti, la notifica con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento poteva essere eseguita, in vigenza della precedente normativa, solo da parte dell’esattore. L’articolo 26, nel testo previgente la riforma – intervenuta a opera dell’articolo 12, comma 1, Dlgs 46/1999 e dell’articolo 1, comma 1, lettera c), Dlgs 193/2001 – individuava nei messi notificatori dell’esattoria, negli ufficiali esattoriali ovvero ufficiali giudiziari e nei messi comunali e di conciliazione, gli unici soggetti abilitati alla notifica, precisando che la stessa poteva essere eseguita da parte dell’esattore anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Con la riforma del 1999, il legislatore ha annoverato tra i soggetti abilitati alla notifica delle cartelle di pagamento gli ufficiali della riscossione, i soggetti abilitati dal concessionario ovvero i messi comunali o gli agenti della polizia municipale, precisando che la notifica può essere eseguita anche mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nessuna apparente specificazione in merito ai soggetti che possono effettuare la notifica con lettera raccomandata, limitazione invece contenuta nel previgente testo normativo che la consentiva esclusivamente all’esattore.

 

A giudizio del tribunale, però, la modifica della possibilità – prima in capo ai soli esattori – di utilizzare la lettera raccomandata per le notifiche, non deve essere interpretata disgiuntamente dalla prima parte dell’articolo 26, comma 1.

 

Inoltre, non avrebbe valore dirimente quanto sancito dal quarto comma dell’articolo 26, secondo il quale “L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento”, poiché ciò, a parere del tribunale, non incide a monte sui soggetti che possono essere esclusivi autori diretti della forma di notificazione a mezzo del servizio postale.

 

A ciò si aggiunga che lo stesso riferimento è poi stato modificato in “Il concessionario deve conservare per cinque anni …”. Avverso detta decisione Equitalia centro Spa ha proposto ricorso per Cassazione, su un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell’articolo 26 del Dpr 602/1973.

 

Pronuncia della Cassazione

 

La suprema Corte, investita della questione, accoglie il ricorso, rinviando al tribunale in composizione monocratica.  A giudizio della Cassazione, l’interpretazione della norma fornita dal tribunale si pone contro la giurisprudenza di legittimità, immutata anche a seguito della modifica dell’articolo 26, secondo la quale la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oggi anche Pec) da parte dell’agente per la riscossione.

 

Secondo costante giurisprudenza infatti, “la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica”. Con l’avviso di ricevimento della raccomandata – atto assistito dall’efficacia probatoria di cui all’articolo 2700 cc, avendo natura di atto pubblico – l’ufficiale postale accerta la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata (cfr Cassazione, pronunce 4567/2015, 6395/2014, 11708/2011, 14327/2009).

 

La stessa giurisprudenza ha specificato che la caducazione dell’esplicito riferimento all’esattore, presente nell’articolo 26 ante riforma, quale esclusivo soggetto legittimato alla notifica con lettera raccomandata, è del tutto irrilevante, dal momento che il comma 1 si apre con la individuazione degli ufficiali di riscossione come soggetti abilitati alla notifica (cfr Cassazione 20918/2016). A tutto ciò si aggiunga che “non a caso il citato art. 26, penultimo comma, dispone che il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.

 

Pertanto, i soggetti concessionari della riscossione sono chiaramente legittimati all’utilizzo della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per le notifiche delle cartelle di pagamento.
In tale ultima ipotesi, pertanto, è l’avviso di ricevimento a garantire l’esatta individuazione del destinatario dell’atto e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato (che è direttamente il concessionario, agente della riscossione).

 

Ciò detto, per la Cassazione, la soppressione dell’inciso relativo alla menzione espressa della figura dell’esattore, quale soggetto unico titolato all’invio diretto, è giustificata soltanto dal passaggio dal sistema di esazione a quello del concessionario (poi agente per la riscossione).