Decreto fiscale: via libero definitivo al collegato alla manovra di bilancio per il 2018. In arrivo l’estensione dell’ambito applicativo della rottamazione delle cartelle e della scissione dei pagamenti.
Durante il passaggio parlamentare, il decreto legge 148/2017 ha subito numerose modifiche rispetto alla versione originaria. Ne è scaturito un testo molto più ricco e articolato all’interno del quale si combinano misure di carattere tributario e altre linee di intervento in vista della complessiva definizione della manovra finanziaria per il prossimo anno (si ricorda che il disegno di legge di bilancio 2018 è attualmente in discussione in Parlamento – cfr Atto Senato n. 2960).
Di seguito si fornisce una sintesi complessiva delle principali disposizioni fiscali, riepilogando sia quelle già contenute nel testo originario del decreto sia quelle introdotte durante l’iter di conversione conclusosi oggi alla Camera.
Definizione agevolata dei carichi fiscali
(Articolo 1)
Sono molto numerose le novità relative alla “rottamazione delle cartelle”, il cui ambito applicativo viene significativamente esteso.
Definizione agevolata 2016 – proroga dei termini di pagamento delle rate
In primo luogo, sono dettate disposizioni a favore dei contribuenti che hanno aderito alla prima “versione” della definizione agevolata (“definizione agevolata 2016”):
- i termini per il pagamento delle rate riferite al 2017 in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre sono fissati al 7 dicembre 2017
- il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018.
Posticipo dei pagamenti da parte delle Università che hanno aderito alla definizione
Per consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata di completare i relativi versamenti entro il 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla “rottamazione”, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018.
Estensione della definizione agevolata
Attraverso una serie di disposizioni innovative viene notevolmente ampliato l’ambito operativo della “rottamazione”. In particolare, si prevede che possano essere “rottamati”:
- i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali in precedenza non è stata presentata istanza di adesione. In tal modo, vengono riaperti i termini della definizione agevolata, dando la possibilità di accedere alla “rottamazione” a tutti coloro che, pur essendo in condizione di avvalersene, nei mesi scorsi non vi avevano aderito
- i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016. In tal modo, si consente la riammissione alla “rottamazione” di tutti coloro che in precedenza non erano stati ammessi perché non in regola con il pagamento delle rate scadute relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016
- i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Definizione agevolata per gli enti territoriali
Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai soggetti iscritti all’albo dei concessionari della riscossione, tali enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l’esclusione delle sanzioni relative alle medesime entrate.
A questa tipologia di “rottamazione” si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 6-ter, Dl 193/2016 (a esclusione del comma 1). Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dagli enti in base a quanto previsto dall’articolo 11, Dl 50/2017.
Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute
(Articolo 1-ter)
Molte novità anche per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cfr articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015 e articolo 21, Dl 78/2010):
- nei confronti dei soggetti passivi Iva che hanno erroneamente trasmesso i dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017 viene prevista la disapplicazione delle sanzioni previste dalla legge (cfr articolo 11, commi 1 e 2-bis, Dlgs 471/1997) a condizione che le comunicazioni siano eseguite correttamente entro il 28 febbraio 2018
- viene introdotta la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale, limitando i dati da inviare alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (ovvero, per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, al codice fiscale), alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura
- in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, è possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo (cfr articolo 6, comma 1, Dpr 695/1996). In tal caso, i dati da trasmettere comprendono almeno la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata
- le amministrazioni pubbliche sono esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali
- vengono esonerati dalla comunicazione anche i produttori agricoli con un volume d’affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli (cfr articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972).
Con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate verranno stabilite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.
Agevolazioni per i territori colpiti da calamità naturali
(Articoli 2 e 2-bis)
Ampio e variegato è il ventaglio delle disposizioni di favore previste a favore dei contribuenti dei territori che sono stati colpiti da calamità naturali.
Alluvione del 9 settembre 2017 in Toscana
Per le persone fisiche e le imprese che, alla data del 9 settembre 2017, avevano rispettivamente la residenza e la sede legale (ovvero la sede operativa) nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di accertamento esecutivi, con scadenza compresa tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018. È escluso, tuttavia, il rimborso di quanto eventualmente già versato.
La sospensione, peraltro, non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In caso di impossibilità dei sostituti a effettuare gli adempimenti e i versamenti nei termini previsti, è applicabile la causa di non punibilità della forza maggiore (cfr articolo 6, comma 5, Dlgs 472/1997).
La sospensione è subordinata alla presentazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente di un’apposita richiesta nella quale si deve dichiarare l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda. Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il 16 ottobre 2018.
Per coloro che non dichiarano l’inagibilità della casa, dello studio professionale o dell’azienda, la sospensione si applica dal 9 settembre 2017 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Gli stessi soggetti effettuano gli adempimenti e i versamenti sospesi entro il 19 dicembre 2017.
Terremoto del 21 agosto 2017 sull’isola di Ischia
Introdotte misure più favorevoli (rispetto a quelle già previste nei mesi scorsi) nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio:
- il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari (già previsto dal Dm 20 ottobre 2017) è prorogato al 30 settembre 2018
- la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che deve contenere anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda. La richiesta deve essere trasmessa agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti
- gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018
- non si procede al rimborso di quanto già versato
- i redditi dei fabbricati ubicati nei tre comuni sopra indicati, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all’anno di imposta 2018
- per gli stessi fabbricati viene prevista l’esenzione da Imu e Tasi, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all’anno di imposta 2018
- per beneficiare delle agevolazioni il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che, nei successivi 20 giorni, trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Terremoti 2016 e 2017 nel Centro Italia
Previste nuove e più favorevoli misure agevolative a favore dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017:
- viene modificata la disciplina della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Si prevede, infatti, che tali adempimenti e versamenti, oggetto di sospensione, sono effettuati entro il 31 maggio 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018
- i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all’Inps, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, riprendono a decorrere dal 1° giugno 2018.
Split payment
(Articolo 3)
Ulteriormente ampliata la sfera soggettiva di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti che viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%
- società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri
- società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment
- società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell’Iva.
Viene rimesso a un successivo decreto del Mef il compito di definire le modalità di attuazione del nuovo perimetro degli enti ricompresi nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti. Le nuove disposizioni, peraltro, sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla stessa data.
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo
(Articolo 4)
Modifiche anche per la disciplina del credito d’imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali: l’agevolazione viene estesa anche agli enti non commerciali e anche a fronte di investimenti effettuati sulla stampa online. Per il 2018 il credito di imposta è concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro. Si prevede che una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sullo stanziamento relativo al 2018, è destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dagli stessi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.
In tal modo, viene esteso l’ambito temporale di applicazione del credito di imposta, sia pur limitatamente a uno dei settori per il quale il beneficio è previsto a regime. Non sono, infatti, considerati gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali.
Sterilizzazione dell’incremento delle aliquote Iva per il 2018
(Articolo 5)
Si prevede il reperimento di ulteriori risorse per evitare l’aumento delle aliquote Iva nel 2018.
Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore
(Articolo 5-ter)
Attraverso la modica dell’articolo 99, comma 3, Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) si stabilisce che la previgente agevolazione fiscale prevista per le liberalità a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale (deducibilità del 10%, nella misura massima di 70mila euro annui, prevista dall’articolo 14, Dl 35/2005) continua ad applicarsi fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017.
Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso
(Articolo 5-quater)
Attraverso la modifica dell’articolo 83, comma 5, del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) viene variata la soglia massima della detrazione del 19% dei contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso. In particolare, si stabilisce che l’importo di 1.300 euro rappresenta la soglia massima di contributi associativi detraibili.
Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali
(Articolo 5-quinquies)
Prevista una nuova ipotesi di detrazione per spese sanitarie e cioè quella relativa alle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali (inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001), con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti. La detrazione si applica limitatamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018.
Interpretazione autentica dell’articolo 104 del Codice del Terzo settore
(Articolo 5-sexies)
Attraverso una norma di interpretazione autentica si stabilisce che l’articolo 104 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) deve essere letto nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell’applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice stesso. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del Codice continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.
Collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero
(Articolo 5-septies)
Si introduce la possibilità di regolarizzare attività depositate e somme detenute su conti correnti e su libretti di risparmio all’estero, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (cfr articolo 4, comma 1, Dl 167/1990) da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero. Per la regolarizzazione è necessario versare il 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
Possono essere regolarizzate anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa. L’istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere al versamento spontaneo di quanto dovuto in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo. In questo caso il pagamento della prima rata deve essere eseguito entro il 30 settembre 2018.
Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o dell’ultima rata. In deroga a quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, i termini per l’accertamento che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione. Le disposizioni di attuazione della procedura di regolarizzazione saranno definite con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Sono escluse dalla regolarizzazione le attività e le somme già oggetto della voluntary disclosure. In ogni caso, comunque, non è previsto il rimborso delle somme già versate.
Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati
(Articolo 8-bis)
Viene modificato il regime speciale per i lavoratori rimpatriati (disciplinato dall’articolo 16, Dlgs 147/2015), stabilendo che:
- i lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 possono applicare, per il 2016, il regime previgente disciplinato dalla legge 238/2010. L’opzione per il nuovo regime produce effetti per il quadriennio 2017-2020
- con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per il 2016.
Disposizioni in materia di 5 per mille
(Articolo 17-ter)
Gli enti gestori delle aree protette vengono inclusi nel novero dei soggetti a cui i contribuenti possono destinare, a decorrere dal 2018, in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari al 5 per mille dell’Irpef.
Disposizioni in materia di riscossione
(Articolo 19-octies)
Numerose sono le disposizioni in materia di adempimenti dei contribuenti e attività di accertamento e riscossione.
Vigilanza sull’ente Agenzia delle entrate-Riscossione
La vigilanza sull’operato dell’ente Agenzia delle entrate-Riscossione in relazione alla garanzia della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, viene affidata al ministero dell’Economia e delle finanze, in luogo dell’Agenzia delle entrate (come previsto dalla previgente disciplina).
Notifica delle cartelle
Nell’ipotesi in cui la notifica di una cartella di pagamento sia eseguita da messi comunali o da agenti della polizia municipale, si stabilisce che, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, da soggetti diversi tra quelli indicati, ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta.
Esecuzione di provvedimenti giurisdizionali con efficacia esecutiva
In materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, si chiarisce che l’Agenzia delle entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti che sono tenuti a completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e che comportano il pagamento di denaro entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Proroga dei termini per gli adempimenti dei contribuenti
I termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore dell’Agenzia in
presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi. La proroga deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l’effettuazione degli adempimenti.
Regolarità dei registri Iva
La tenuta con sistemi elettronici dei registri Iva relativi a fatture e acquisti è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Detrazione d’imposta per studenti fuori sede
(Articolo 20, da commi 8-bis a 8-quater)
La detrazione d’imposta per canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, viene estesa anche all’ipotesi in cui l’università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate. Viene soppressa la previsione secondo cui il comune di ubicazione dell’università deve essere situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente. A seguito delle modifiche appena illustrate viene previsto che la detrazione in esame si applica limitatamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018.