Con il Decreto Legislativo n.61 del 13 aprile 2017 viene disciplinata, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 107/2015, la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, in raccordo con quelli dell’istruzione e formazione professionale (IeFP), attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.
Gli Istituti Professionali , come chiarisce l’art. 13 del DL n. 7/2007, fanno parte, insieme ai licei e agli istituti tecnici, dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.
L’identità degli Istituti Professionali, come stabilisce l’art.2 comma 1 del DPR n.87/2010, si caratterizza “per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università’ e all’istruzione e formazione tecnica superiore”.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono, in base all’art.1 comma 2 del recente Decreto Legislativo n.61/2017, “scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica”.
La loro finalità, come recita il comma 4 del succitato art.1, è quella di “formare gli studenti ad arti, mestieri e professioni strategici per l’economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato «Made in Italy», nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni”
I percorsi degli Istituti Professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, in relazione agli indirizzi di studio che possono essere attivati al loro interno.
Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, in base alle recenti disposizioni, come esplicitati nell’art.3 comma 1 del Decreto Legislativo n.61/2017, sono i seguenti:
a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane
b) Pesca commerciale e produzioni ittiche
c) Industria e artigianato per il Made in Italy
d) Manutenzione e assistenza tecnica
e) Gestione delle acque e risanamento ambientale
f) Servizi commerciali
g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera
h) Servizi culturali e dello spettacolo
i) Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico
m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico
I quadri orari relativi agli indirizzi di studio previsti sono riportati nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del Decreto n.61/2017.
Gli indirizzi di studio previsti nel DPR n.87/2010 confluiscono, quindi, nei succitati indirizzi di studio, come riportato nell’Allegato C, che costituisce parte integrante dello stesso decreto.
Si passa, quindi, da sei indirizzi previsti nel DPR n.87/2010 agli attuali undici indirizzi istituiti con il recente Decreto Legislativo n.61/2017, validi a partire dalle classi prime che saranno attivate nell’anno scolastico 2018/19, con conseguente ampliamento delle possibilità di scelta da parte degli studenti e delle loro famiglie.
Il passaggio al nuovo ordinamento è disciplinato dall’art.11 dove si stabilisce che “I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai sensi del presente decreto a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019”
In ogni percorso dell’istruzione professionale si distingue un’area di istruzione generale e un’area di indirizzo.
L’area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi, mentre le aree di indirizzo si riferiscono a ciascuno degli indirizzi che contraddistinguono gli Istituti Professionali.
La struttura dei percorsi dell’istruzione professionale è disciplinata dall’art.4 del Decreto Legislativo n.61/2017, dove si stabilisce l’assetto organizzativo che risulta caratterizzato da una struttura quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari indicati nell’Allegato B, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio
Il biennio dei percorsi dell’istruzione professionale , come esplicitato nel comma 2 del succitato art.4, comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al Progetto formativo individuale, possono organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in periodi didattici. I periodi didattici possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici ai fini dell’accesso al terzo anno dei percorsi. Nell’ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale ed allo sviluppo della dimensione professionalizzante delle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall’articolo 5, comma 1, lettera e) dove si stabilisce la possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro già dalla seconda classe del biennio
Il triennio dei percorsi dell’istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto e quinto anno.
Per ciascun anno del triennio, l’orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire agli studenti di:
a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati nell’ambito della quota di autonomia
b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro
c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n.107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
d) costruire il curriculum della studentessa e dello studente previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in coerenza con il Progetto formativo individuale
e) effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale e viceversa, secondo le modalità previste dall’articolo 8.
Al fine di realizzare l’integrazione, l’ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, come chiarisce il comma 4 dello stesso art.4, in via sussidiaria, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Questa possibilità potrà realizzarsi previo accreditamento regionale e secondo modalità da definirsi con accordi specifici tra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell’esercizio delle competenze esclusive delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, come sottolineato nell’art.7 comma 2 del Decreto Legislativo n.62/2017
Il quinto anno dell’istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato, nonché di maturare i crediti per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, in base all’art.4 comma 6, sono dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente.