Entro oggi è possibile effettuare le variazioni di bilancio 2017, con esclusione delle seguenti fattispecie, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

 

 

  1. l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
  2. l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalita’ disciplinate dal principio applicato della contabilita’ finanziaria;
  3. l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita’ per le quali sono stati previsti;
  4. quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia’ assunte e, se necessario, delle spese correlate;
  5. le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
  6. le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (comma 5-quater, lettera b);
  7. le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente.

 

 

Art. 175, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267