Sulla questione tariffe maggiorate ai box auto si sono espressi i Supremi giudici, con la Sentenza n. 26511/2017.
Afferma parte ricorrente che, nella specie, non sarebbe legittimamente predicabile alcuna violazione dell’art. 2 del C.d .C. in quanto, ai sensi della delibera CIP n. 46 del 1974, le utenze domestiche rappresenta no l’eccezione, e tutte le altre utenze, di converso, la regola . In relazione agli immobili pertinenziali, in particolare, nessuna maggiorazione tariffaria sarebbe stata, in concreto, applicata, per essere stata, adottata la tariffa ordinaria (con esclusione di quella agevolata, articolata per fasce) – onde l’illogicità di una soluzione predicativa dell’applicabilità di una tariffa ordinaria per uso domestico delle abitazioni secondarie e di una agevolata per usi non domestici delle abitazioni principali.
La Cassazione, tuttavia, ha precisato come il motivo non avesse colto nel segno e anzi avesse ingenerato solo confusione. Si trattava di fatto di una maggiorazione tariffaria che non aveva modo di esistere. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi euro 7200, di cui 200 per spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versa mento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del comma 1 bis del predetto art. 13.
Il sunto è dunque che la concessionaria del servizio idrico non può applicare tariffe maggiorate per l’uso di acqua nelle pertinenze degli immobili ad uso abitativo. È illegittimo, quindi, che i box auto paghino di più e cioè come le industrie.
In allegato il testo completo della Sentenza.