gestione, marzo, patto, committenza, anci, indebitati, riforma costituzionalePubblicate le proposte di emendamenti Anci alla legge di bilancio consegnati alla commissione Bilancio del Senato.


Tra le proposte, ad esempio, la modifica all’art. 3 – Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili, detrazioni per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato:

 

Al comma 1, lettera a) punto 8) dopo le parole “sono definiti” inserire le seguenti “anche al fine di semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni”, e dopo le parole “di cui al presente articolo” inserire “a partire dal 1 gennaio 2019”.

 

Motivazione

 

Il meccanismo di sostegno efficienza energetica è ad oggi poco utilizzato per la complessità procedurale, rispetto ad esempio a quello relativo alla ristrutturazione edilizia; inserire un cambio di regole in corsa equivale a trasmettere incertezza a tutta la filiera che in questi anni faticosamente si è organizzata per rispondere alle più stringenti regole tecniche e procedurali. Si ritiene doveroso indicare il fine di semplificazione e una data di partenza congrua ovvero dal 2019.

 

All’art. 13 – Imposta di registro Imposta di registro sugli atti di trasferimento a qualunque titolo dei diritti reali immobiliari:

 

All’articolo 13, aggiungere in fine il seguente comma: 1-bis. Dopo il comma 1, lettera a), dell’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma: «1-bis: Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l’imposta fissa di euro 200,00.»

 

Motivazione

 

Per effetto dell’entrata in vigore dell’articolo 10, co 1 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato in ultimo dalla Legge di stabilità 2014, l’imposta di registro degli atti traslativi a 7 titolo oneroso della proprietà di beni immobili ha subito modifiche che determinano ricadute gravissime per le finanze dei Comuni. L’articolo 10 in questione stabilisce che per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, e i trasferimenti coattivi sia corrisposta un’imposta pari al 9%, e che, in ogni caso, l’imposta non possa essere inferiore ai 1000 euro. Si tratta di una norma con conseguenze rilevanti sui bilanci dei Comuni, che comporta una decisa contrazione della capacità di far fronte alla necessità di predisporre i servizi essenziali, come le scuole, gli asili, il verde pubblico. L’emendamento proposto si prefigge, pertanto, di escludere l’applicazione della norma per gli atti di cui al comma 1, lett. a) a favore degli enti territoriali e dello Stato. Si ritiene che tale modifica non abbia conseguenze sui saldi di bilancio in quanto l’esclusione dell’onerosità è limitata nel perimetro dei soggetti pubblici.

 

In allegato il documento completo con tutti gli emendamenti.