Amministrazione Trasparente e Leggi Regionali Sicilia. La pubblicità dei dati, dei documenti e delle informazioni è il principale strumento per consentire ai cittadini di esercitare un controllo diffuso e costante sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo al tempo stesso la responsabilità degli amministratori pubblici.
Il diritto a conoscere (il cosiddetto “right to know”) nei confronti delle amministrazioni pubbliche ha conosciuto un’evoluzione significativa nel corso degli anni, culminando con il recente D.lgs. n. 97/2016 (FOIA) “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge n. 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013”.
É proprio il D.lgs. n. 33/2013 che, all’articolo 1, esplicita il principio della trasparenza, inteso come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e per favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.
Il principio di trasparenza, per rendere le informazioni delle PA totalmente accessibili, trova un forte alleato nel web: è proprio attraverso il sito web istituzionale, in particolare nell’apposita sezione denominata Amministrazione Trasparente, che gli Enti devono adempiere a tali obblighi di pubblicità e trasparenza, pubblicandovi quanto indicato nell’Allegato 1 della Determinazione n. 1310/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Tale Determinazione contiene le Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.
Proprio in tema di trasparenza amministrativa, la regione Sicilia, ha emanato a tal proposito, già nel 2008 con la Legge regionale n.22 (più precisamente all’art. 18) gli obblighi di pubblicazione degli atti amministrativi in un’apposita sezione del sito web istituzionale.
Testualmente l’articolo 18 (Obblighi di pubblicazione di atti nel sito internet) delibera di
“…pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall’approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’atto è nullo”.
Nel 2015 con la legge regionale n. 11 sono state disposte integrazioni e modifiche alle Leggi regionali 22/2008 e 30/2000. In particolare è stato aggiunto l’articolo 21bis alla legge regionale 30/2000 che prevede nel merito al comma 1 che
“…tutte le spese a carico dell’ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate nel sito istituzionale dell’ente”.
e al comma 2 si riporta che
“I comuni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l’orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.”
Una tra le prime aziende, specializzata in servizi e progetti per la PA, ad attuare ed adeguare il progetto “siti web istituzionali” alla normativa sopra indicata è la Datanet srl di Tremestieri Etneo (CT).
La nostra redazione, ha raggiunto ed intervistato il responsabile di progetto sui siti web, il dott. Francesco Ruta, che ci illustra le best practice attuate in materia di trasparenza amministrativa e pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale.
“In ottemperanza alle sopra citate normative, nazionale e regionale, la Datanet, azienda siciliana specializzata in soluzioni informatiche per la PA, ha sviluppato proprio per gli enti siciliani gli automatismi di pubblicazione per adempimenti normativi, riferiti alla L.R. 22/08 e alla L.R. 30/2000 e smi (L.R. 11/2015) in materia di trasparenza amministrativa.
Per gli enti siciliani che utilizzano tale soluzione, si registra un beneficio in termini di tempo, in quanto con una sola pubblicazione adempiono a più obblighi. Infatti il sistema in automatico pubblica sia nelle sezioni previste per la legge regionale che per quella nazionale. Inoltre, si evidenzia, la piena conformità sulla Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione dei dati, il sistema infatti, è impostato affinchè le pubblicazioni siano accessibili per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5. (D.lgs 33/2013 art 8 c. 3 come modificato dal D.lgs 97/2016).