L’obbligo di compilazione del quadro RW per i conti correnti all’estero sussiste a prescindere dal valore del conto?
T.Q.
Ai fini del monitoraggio fiscale, le persone fisiche, nonché gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel corso del periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi, mediante la compilazione del quadro RW. L’obbligo dichiarativo sussiste anche quando tali soggetti, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, ne siano i titolari effettivi (articolo 4, comma 1, Dl 167/1990). Tuttavia, l’obbligo non sussiste per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15mila euro (articolo 4, comma 3, Dl 167/1990, come modificato dall’articolo 2, legge 186/2014). Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’mposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe).