istituto-ipab-La mobilità da un Ipab (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza) o da una Asp (aziende pubbliche di servizi alla persona) a un ente locale equivale a una assunzione che incide sulle quote di turn over? La risposta arriva dalla deliberazione n. 504/2017 della Corte dei conti del Veneto.


Il comma 228 dell’art. 1 della L. n. 208/2015, richiamato dall’ente – recante puntuali vincoli e limitazioni alle assunzioni da parte di Regioni ed enti locali nell’ambito della disciplina vigente in materia di spesa per il personale – consente di sostituire il personale cessato dal servizio nei limiti di una specifica percentuale. In particolare, la norma prevede che le amministrazioni di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, conv., con modificazioni, nella L. n. 14/2014, possono procedere, negli anni 2016-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, nel limite, annuo, del 25% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente; gli enti non sottoposti al patto di stabilità nel 2015, fatte salve le facoltà assunzionali previste dall’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006, qualora certifichino, in relazione all’anno precedente, un rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti – popolazione per classe demografica e qualora non superino i 1.000 abitanti, nel 2017 e nel 2018, invece, possono assumere nei limiti del 75% delle cessazioni intervenute.

 

Tali limiti, a prescindere dalla percentuale applicabile, non consentono al Comune parte del caso di procedere ad una nuova assunzione, in quanto una soltanto sarà l’unità di personale il cui rapporto di lavoro cesserà nel 2017, sicché l’ente si interroga sulla possibilità di ricorrere quanto meno alla mobilità, che, stando a quanto dichiarato nella richiesta di parere, vedrebbe interessata una unità di personale proveniente da una IPAB.

 

A parte l’abrogazione del menzionato art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, disposta ad opera dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, conv., con modificazioni, nella L. n. 114/2014, che non impedirebbe di considerare le IPAB (e le ASP) quali soggetti riconducibili “alle regole degli enti locali quanto alla specifica disciplina della spesa ed, in particolare, di quella – di carattere rigido – concernente il personale” (come rilevato dalla Consulta), deve tenersi conto dello ius superveniens e, cioè, della specifica disciplina in materia di spesa di personale, riguardante proprio le aziende speciali e le istituzioni pubbliche, contenuta nel comma 2 bis dell’art. 18 del D.L. n. 112/2008, introdotto, nella sua attuale formulazione, dall’art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 90/2014, conv., con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 e da, ultimo, dall’art. 27, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016.

 

Quest’ultima prevede che, in via generale, aziende speciali ed istituzioni devono attenersi al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, la cui concreta declinazione è rimessa all’attività di indirizzo dell’ente controllante ed escludendo, da tale limitazione, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona nonché le farmacie, assoggettate all’unico obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati.

 

Allo stato ed luce di quanto appena evidenziato, dunque, le aziende e le istituzioni pubbliche e, soprattutto, quelle che operano nel campo socio-assistenziale, non risultano assoggettate ai medesimi limiti assunzionali previsti per gli enti locali. Ne consegue che la mobilità prospettata nella richiesta di parere – ossia quella, in entrata, da una IPAB verso un comune – non possa considerarsi neutra ai fini del turnover. L’eventuale mobilità posta in essere nei termini rappresentati dall’ente e nelle condizioni esposte nella richiesta di parere, pertanto, violerebbe il limite percentuale della spesa consentita negli anni 2017 e 2018 agli enti locali, in relazione ai vincoli assunzionali ai 5 quali sono sottoposti.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.