Per le abitazioni con pertinenze e garage come va calcolata la quota variabile della TARI? L’indicazione arrivata dal ministero dell’Economia taglia drasticamente il conto della Tari presentato a milioni di italiani in centinaia di Comuni.
La problematica sollevata è tesa, in particolare, ad evidenziare che in situazioni simili a quelle riportate nell’articolo sopra citato – ossia di una superficie complessiva di 150 mq. di cui 100 mq. relativi all’appartamento, 30 mq.al garage e 20 mq. alla cantina. e di un nucleo familiare di 4 persone – i comuni talvolta moltiplicano la quota variabile sia in relazione all’appartamento che alle due pertinenze, determinando una tariffa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superficie totale.
Se una singola utenza è composta da un appartamento, un garage e una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei comuni non trova alcun supporto normativo.
Vale, inoltre, la pena di richiamare quanto indicato nell’art. 17, comma 4, del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI – in ordine agli occupanti le utenze domestiche.
Tale comma, infatti, precisa che “Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche “.
La richiamata norma regolamentare prende in considerazione un caso particolare, in relazione al quale sono stati fomiti chiarimenti in ordine al numero di occupanti da considerare ai fini del calcolo della tariffa, prevedendo la facoltà di considerare le cantine, le autorimesse altri simili luoghi di deposito, condotti da un occupante persona fisica, alla stregua di utenze domestiche con un solo occupante, nel caso in cui tali immobili siano situati in un comune nel quale il conduttore persona fisica non abbia anche la propria utenza abitativa.
Da tale eccezione si deve quindi ricavare la regola generale, applicabile al caso prospettato nell’interrogazione di che trattasi, secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune.