Per la determinazione del contributo di costruzione si applicano le tariffe vigenti al tempo dell’emanazione del permesso a edificare. Così ha chiarito la sentenza del Tar Sardegna n. 597/2017.
Secondo l’art. 16, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380/2011, «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione». Il riferimento normativo al rilascio del permesso di costruire implica che l’adempimento dell’obbligo relativo al pagamento degli oneri non costituisce un elemento necessario perché si perfezioni l’atto amministrativo (permesso di costruire); piuttosto, l’atto del privato si colloca in un momento successivo, quello del rilascio (o della consegna) del provvedimento perfetto in tutti gli elementi richiesti dalla disciplina normativa. L’atto del privato (di adempimento degli obblighi di pagare il contributo di costruzione) si inserisce nel procedimento amministrativo avviato con la sua domanda di permesso di costruire, ma assume la funzione di atto integrativo dell’efficacia, non condizionante la fase di decisione e di adozione del provvedimento finale.
Il che si ricava non solo, sul piano letterale, da quanto previsto dall’art. 16 cit. ma anche dalla disciplina sul termine di inizio dei lavori autorizzati con il permesso di costruire, che l’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, fa decorrere «dal rilascio del titolo» (la Regione Sardegna con la legge 3 luglio 2017, n. 11, ha ora dettato, con l’articolo 1, comma 1, che ha introdotto il comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, una puntuale disciplina sostitutiva di quella prevista dal T.U. dell’edilizia).
Uno degli effetti essenziali del permesso di costruire (ossia, il termine per l’inizio dei lavori, il cui superamento comporta la decadenza dal titolo edilizio) è, quindi, espressamente subordinato al rilascio; rilascio che è, a sua volta, condizionato dal compimento di un atto del privato interessato (il pagamento del contributo di costruzione). Dalla disciplina sopra esposta, si possono ricavare alcune conclusioni di notevole rilievo. Per un verso, si deve ritenere che l’atto del privato ha natura di mera operazione (o, in ogni caso, di atto privo di profili negoziali); per altro verso, il condizionamento dell’efficacia del permesso di costruire all’atto di adempimento del privato (o, in altri termini, la sospensione degli effetti del permesso, pur perfetto sotto ogni altro profilo giuridicamente rilevante, fino al compimento dell’atto del privato) rappresenta lo strumento per assicurare all’amministrazione l’adempimento degli obblighi e l’acquisizione del vantaggio patrimoniale che ne deriva. Né può ritenersi che l’eventuale ritardo del privato nell’adempiere rimanga senza sanzione, poiché il permesso (perfetto in tutti i suoi elementi e quindi emanato, ma non ancora rilasciato) rimane esposto all’impossibilità del suo rilascio (con sostanziale decadenza) per effetto dell’entrata in vigore di una nuova e contrastante disciplina urbanistica (arg. art. 15 cit, comma 4).
Passando al caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che l’amministrazione comunale ha provveduto a comunicare la determinazione del dovuto a titolo di contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e quota di incidenza sul costo di costruzione) con nota del 12 gennaio 2009.
Pertanto, all’epoca, la fase di decisione e di emanazione del permesso di costruire si era perfezionata. Inoltre, il pagamento degli oneri da parte della ricorrente è stato comunque effettuato (come visto) il 24 febbraio 2009 (data in cui la Sig.ra Prevosto ha presentato la ricevuta di versamento del 50% degli oneri di urbanizzazione e la polizza fideiussoria); quindi, in data antecedente alla approvazione delle nuove tariffe per gli oneri e per il costo di costruzione (avvenuta con determinazioni del 4 marzo 2009). Ne deriva che la nota del 24 marzo 2009, n. 3800, con la quale il Comune ha proceduto al ricalcolo del contributo di costruzione, contiene una pretesa indebita (nella parte in cui determina il contributo in euro 8.888,58, in luogo di euro 2.813,64: cfr. doc. 6 della produzione della ricorrente), dovendosi – nella fattispecie – applicare le tariffe in vigore alla data del 12 gennaio 2009.
In allegato il testo completo della Sentenza.