perdite societa partecipateNell’analisi degli aspetti di carattere finanziario introdotti dal Dlgs 175/2016, un aspetto di sicuro interesso è rappresentato dalle regole previste in caso di perdite delle società partecipate.


Il decreto correttivo del d.lgs. n. 175/2016 contribuisce infatti ad integrare la disciplina per gli interventi straordinari delle amministrazioni finalizzati al salvataggio delle società con i bilanci in rosso, definendo limiti più stringenti per l’utilizzo delle somme vincolate in bilancio.

 

Gli Enti locali hanno facoltà di ripianare le perdite delle partecipate solo con le risorse accantonate nello specifico fondo e comunque nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 196/2009 (Elenco Istat), presentino un risultato di esercizio negativo, le Pa partecipanti in contabilità finanziaria devono prevedere in bilancio, nell’anno successivo, un apposito fondo vincolato per un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

 

All’articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

 

«3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla societa’ partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato».

 

Nel caso in cui le società partecipate presentino un risultato di esercizio negativo, le amministrazioni locali partecipanti sono tenute ad accantonare nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

 

L’importo accantonato, ritorna in disponibilità al bilancio della Pa, sempre in misura proporzionale alla quota di partecipazione, nel caso in cui:

 

• l’ente partecipante ripiani la perdita o dismetta la partecipazione;
• il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;
• i soggetti partecipati, in via autonoma e con mezzi propri, ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi.

 

Per trasferire risorse alle partecipate bisogna rispettare le norme previste dall’articolo 14 dello stesso Dlgs 175/2016, come interpretate dalla magistratura contabile. La procedura non è valida in alcuni casi: infatti si verifica:

 

• un divieto di ripiano perdite, se non all’interno di un piano di risanamento che garantisca l’equilibrio futuro dei conti della partecipata;
• un divieto di soccorso finanziario in caso di deficit di liquidazione.