Il sindaco che abbia affidato direttamente l’incarico, se sussiste danno erariale, che responsabilità ha?
Una sentenza (n. 367/2017) della Corte dei Conti esenta da ogni responsabilità contabile il sindaco che abbia affidato direttamente l’incarico, in base all’articolo 110 del Tuel. Senza procedura comparativa, richiesta solo dal Dl 90/2014, il sindaco è esente da colpa grave. Tuttavia, il danno erariale è a carico del responsabile del servizio finanziario, stando al parere dei giudici contabili, per via della autoliquidazione delle proprie missioni in assenza dei presupposti previsti dalla normativa.
Nel caso della sentenza su citata, la Corte dei conti territoriale aveva condannato il sindaco, nel giudizio di primo grado, per illegittimo conferimento di un incarico fiduciario esterno in assenza di una procedura comparativa richiesta espressamente dall’articolo 110, comma 1 del Tuel. Da parte dei giudici contabili era stata decisa la condanna del responsabile del servizio finanziario per essersi autoliquidato missioni in assenza della documentazione giustificativa. Decisione alla quale si oppone il sindaco per dare dimostrazione di mancanza di colpa grave e il responsabile dei servizi finanziari, quest’ultimo per giustificare la sua assunzione di diritto privato al di fuori della competenza della Corte dei conti.
In definitiva, secondo quanto stabilisce la Corte il sindaco va prosciolto dal danno erariale perché, nell’affidamento fiduciario disposto, non può ritenersi sussistente la connotazione colposa della sua condotta. Per quel che riguarda il responsabile dei servizi finanziari che si è autoliquidato gli importi delle proprie missioni, in mancanza della documentazione, il collegio specifica che l’applicabilità del regime di responsabilità amministrativo-contabile e la soggezione alla giurisdizione della Corte dei conti vale per tutti i dipendenti pubblici, anche per quelli degli enti locali.