Con un comunicato reso noto in questi giorni nell’area riservata del portale della Banca dati delle Pubbliche amministrazioni, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto a carico degli enti che non approveranno il consolidato 2016 l’onere di trasmettere specifiche delibere dalle quali si evince l’esonero dall’adempimento.
Secondo il principio contabile allegato 4/4 al Dlgs 118/2011 prima dell’avvio dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato l’amministrazione pubblica capogruppo:
- comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell’elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);
- impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.
Tali direttive riguardano:
- le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all’elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall’approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell’anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 agosto dell’anno successivo a quello di riferimento. L’osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l’approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.
- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
- le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica , per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.
Ora la Banca dati delle Pubbliche amministrazioni, con comunicato pubblicato online in questi giorni nell’area riservata, richiede agli enti la trasmissione di una specifica delibera – separata da quella di approvazione del rendiconto – da cui si evinca il mancato obbligo di approvazione del consolidato. La richiesta non è in alcun modo supportata dal principio contabile, il quale non prevede l’adozione di un separato atto ma demanda tutto all’approvazione del rendiconto e obbliga gli enti – che correttamente hanno provveduto ad aprile – a un ulteriore passaggio in consiglio comunale.
Per gli enti con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, l’articolo 233-bis del Tuel prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017. La disposizione è correlata all’articolo 232, comma 2 che offre la stessa possibilità con riguardo alla contabilità economico patrimoniale. Trattandosi di una facoltà – e non di una espressa previsione di legge – gli enti dovevano deliberare in consiglio comunale tale decisione, analogamente a quanto accaduto per il rinvio al 2016 di tali adempimenti da parte dei comuni più grandi.
In tutti i casi il termine per procedere all’invio è il 30 ottobre 2017, ovvero 30 giorni successivi alla scadenza per l’approvazione del consolidato (e non 30 giorni dalla data di approvazione della delibera tardiva). Diverse sono tuttavia le conseguenze derivanti dall’inadempimento. Per gli enti tenuti ad approvare il consolidato, il mancato rispetto fa scattare il divieto di assunzioni. Per i restanti enti l’applicazione della sanzione parrebbe inibita dal fatto che l’obbligo di trasmissione degli atti non discende da una norma di legge bensì da indicazioni operative ministeriali.