La deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Sicilia, n. 143/2017/PAR si è soffermata sui casi di applicazione dell’obbligo di gara dopo le ricognizioni delle Società Partecipate da parte dei Comuni.
Occorre premettere che l’art. 14, comma 6, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevede che”Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”.
La norma si colloca all’interno della disciplina più generale delle “crisi di impresa delle società a partecipazione pubblica”. In estrema sintesi, con il citato art. 14, il legislatore ribadisce espressamente:
a) l’assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (cfr. comma 1);
b) l’obbligo di adottare tempestivamente gli interventi atti a scongiurare le crisi d’impresa e ad assicurare il risanamento dell’ente (commi 2 e 3);
c) il divieto di interventi di “mero soccorso finanziario” (commi 4 e 5).
In linea di principio il fallimento della società a partecipazione pubblicadetermina la cessazione dell’attività già esercitata dalla stessa. Appare però opportuno rammentare che la legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, da ultimo modificata dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232) – ancorché non espressamente richiamata dalla norma del TUSPP dedicata alla crisi delle imprese pubbliche- prevede eccezionalmente la possibilità di un esercizio provvisorio (art. 104),in totoo limitatamente a singoli rami dell’impresa, allo scopo di salvaguardare l’avviamento aziendale e sempre che non arrechi pregiudizio ai creditori.
La ratio della prosecuzione dell’impresa con la gestione sostitutiva del curatore fallimentare,cui è preordinata la tendenziale continuazione dei contratti pendenti (art. 104, comma 7, della legge fallimentare), è infatti proprio quella, riscontrabile anche nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza, di continuare a perseguire le finalità per le quali la società è stata costituita o acquisita ed è partecipata o controllata dall’amministrazione pubblica socia al fine di garantire la continuità ed evitare un’interruzione pregiudizievole per la collettività, come ad esempio la produzione di un servizio d’interesse generale, la progettazione e gestione di un’opera pubblica, l’organizzazione e gestione di un servizio pubblico, la produzione di beni e servizi strumentali all’ente partecipante.
In allegato il testo completo della Sentenza.