salario accessorio 2La Corte dei Conti, Sez. Autonomie, con la deliberazione n. 23/2017, ha stabilito che è illegittimo aumentare i fondi per il salario accessorio in modo retroattivo anche se si utilizzano risorse finanziarie di enti terzi per esercitare funzioni da essi delegate.


L’art. 10-bis del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito in l. 7 agosto 2016, n. 160, ha modificato l’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ampliando la platea dei soggetti abilitati ad azionare la funzione consultiva della Corte dei conti. È stato previsto, infatti, che le richieste di parere in materia di contabilità pubblica “possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome; per i Comuni, le Province e le Città Metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell’ambito della Conferenza unificata”.

 

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti sulla questione di massima proposta dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, enuncia i seguenti principi di diritto:

 

a) al fine di garantire l’esercizio delle funzioni delegate ai Co.Re.Com. dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, è ammessa l’esclusione dal calcolo della spesa per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato all’articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle spese sostenute per l’esercizio delle predette funzioni, ove utilizzate per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato, ove sussistano le seguenti condizioni:

 

– assenza di oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di operazione che deve rimanere assolutamente neutra sul bilancio regionale, posto che l’intera copertura di essa deve essere garantita dalle risorse erogate dall’Agcom per funzioni delegate;

 

– assenza di adeguate professionalità all’interno della Regione (da intendersi all’interno del Co.Re.com., del Consiglio e della Giunta dell’Ente);

 

– la durata dei contratti deve essere strettamente correlata al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti, con esclusione esplicita di ogni possibile aspettativa di futura stabilizzazione;

 

b) è possibile escludere dal computo dei limiti di spesa stabiliti dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni ina legge n. 122/2010, o nei termini di contenimento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come disciplinato prima dall’art. 1 comma 236 della legge 208/2015, ora dall’art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017, le spese ivi ricomprese e sostenute per l’esercizio delle funzioni delegate da AGCOM in quanto trasferite, per effetto di convenzioni/accordi, ai Co.Re.Com, ove sussistano le seguenti condizioni:

 

– le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dai contributi dell’Autorità; la capienza deve essere verificata sia a preventivo, sia a consuntivo; non possono essere erogati trattamenti accessori oltre i limiti di spesa ordinariamente previsti ove in sede di rendiconto i contributi risultino insufficienti a remunerare l’espletamento delle funzioni delegate e le forme di incentivazione economica ad esse correlate;

 

– i fondi a valere sui contributi AGCOM devono mantenere l’originario vincolo di destinazione;

 

– devono essere rispettate tutte le prescrizioni della normativa nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio;

 

c) in presenza dei presupposti di cui ai punti precedenti è possibile utilizzare il contributo assegnato dall’AGCOM anche per il finanziamento del trattamento accessorio nelle varie forme declinate dal CCNL (produttività, indennità di specifica responsabilità ed altre indennità) del personale regionale adibito all’esercizio delle funzioni delegate, per il periodo relativo all’esercizio delle deleghe stesse, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto;

 

d) è esclusa la possibilità di operare con effetto retroattivo su esercizi già conclusi, rideterminando i fondi per il salario accessorio dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni delegate.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.