fuoriuscita regime IRILa nuova disposizione introdotta dall’art. 58, D.L. n. 50/2017, integra il sistema normativo in esame che, nella disciplina originariamente introdotta, non aveva affrontato il tema del trattamento fiscale degli utili ancora non ripartiti tra i soci al momento dell’uscita dal regime Iri.


All’articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, e’ aggiunto il seguente:

 

“6-bis In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a seguito di cessazione dell’attivita’, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti e’ riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta di cui al comma 1, primo periodo.”

 

Al momento della fuoriuscita dal regime IRI, anche per cessazione dell’attività, la Manovra correttiva 2017 ha previsto che le somme già tassate al 24% e prelevate dalla riserva di utili concorrano interamente alla formazione dal reddito del percipiente, con riconoscimento di un credito d’imposta pari al 24% all’imprenditore, ai collaboratori e ai soci presenti al 31 dicembre dell’anno in cui interviene la distribuzione delle riserve.

 

In sostanza, si ha un’aliquota unica al 24% così come previsto per le società di capitali, soggette al pagamento dell’IRES con aliquota proporzionale al 24%. Tale opzione deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi e ha durata quinquennale rinnovabile. Per gli utili prelevati dai soci o dall’imprenditore, è applicata l’aliquota IRPEF, che ad oggi varia da un minimo del 23% per i redditi inferiori a 15.000 euro annui, fino al 43% per i redditi che superano 75.000 euro.

 

Per quanto riguarda le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI, queste sono computabili in diminuzione dai redditi considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse.