esuberi partecipate  esuberoIl decreto sugli esuberi fissa al prossimo 30 novembre la data entro cui le controllate dovranno procedere alla ricognizione delle eccedenze. Il Testo Unico sulle partecipate individua un preciso criterio di analisi.


Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l’atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell’organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

 

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonchè dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

 

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonchè alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

 

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione;

 

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonchè altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;

 

d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione europea.

 

Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione l’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

Il criterio più importante, in tutto questo, per gli esuberi è che essi vanno rilevati tenendo conto dei servizi affidati alle società partecipate.

 

Bisogna considerare anzitutto le attività gestite, verificandone i processi di sviluppo, gli standard tecnici e prestazionali e il dimensionamento complessivo. Successivamente va analizzato il modello organizzativo adottato per lo svolgimento delle attività affidate e di quelle prodotte autonomamente dalla società, verificando se le risorse umane utilizzate sono riconducibili ai processi di sviluppo delle attività, in relazione agli standard di produzione; la variabilità delle dimensioni di determinati servizi in alcuni periodi potrebbe portare ad un modello organizzativo flessibile, con conseguente impiego di contratti a tempo determinato.

 

Se la società rileva che il personale impegnato in uno o più servizi è in esubero, può verificare se le professionalità eccedenti possano essere ricondotte a processi reinternalizzati o riqualificate e immesse nelle attività che hanno bisogno di nuove risorse; se non c’è possibilità di riqualificazione e di reimpiego nella società, dovrà essere rilevata l’eccedenza.