Siamo titolari di un appalto per un ente pubblico della durata di 30 mesi. Alla scadenza, l’ente pubblico sembra intenzionato ad applicare l’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06 (ipotesi presente nel bando iniziale) e quindi l’affidamento diretto di servizi analoghi. In questo caso, la nostra società è obbligata ad accettare l’incarico o può rifiutare senza incorrere in nessuna penale?
Andrea F.
Nel caso di rinnovo ex art. 57, comma 5, lett. b), del Codice 2006 si ha una fattispecie di esecuzione di un unico disegno progettuale, oggetto di procedura aperta o ristretta, con previsione sin dal primo affidamento, nel relativo bando di gara oltre che nel contratto stipulato con l’aggiudicatario della prima procedura, della possibilità di ripetizione (cfr. Anac, Delibera n. 117/2016). Ne deriva che l’amministrazione ha la facoltà di esercitare o meno il rinnovo, ma l’appaltatore non ha la possibilità di rifiutarlo in quanto lo ha già accettato partecipando alla procedura iniziale. Rimane ferma la possibilità di gestire la situazione cercando un accordo diverso con la stazione appaltante.
risponde l’avvocato Simone Abrate