Netta contraddizione tra le dichiarazioni della Ministra Fedeli e le disposizioni del Miur sul bonus.
Smartphone: perché in classe sì e nella Carta del Docente no?
“Sull’uso didattico degli smartphone in classe continuiamo a nutrire seri dubbi perché, più che appassionare gli studenti, riteniamo che possa danneggiarli. Studi autorevoli sul tema confermano la nostra tesi sostenuta anche da un esperto del settore come il professor Manfred Spitzer, autore di ‘Demenza digitale’ e ‘Solitudine digitale’, il quale afferma che l’uso dello smartphone a scuola riduce di molto le performance degli studenti”.
Smartphone in classe
Così la Gilda degli Insegnanti commenta le dichiarazioni della ministra Fedeli.
“Inoltre – sottolinea il sindacato – rileviamo una netta contraddizione tra quanto affermato dalla ministra e le disposizioni contenute nelle faq del Miur sulla Carta del Docente che escludono gli smartphone dall’elenco dei beni acquistabili con il bonus. Forse – conclude la Gilda – sarebbe opportuno che viale Trastevere facesse chiarezza su questo punto, visto che secondo la ministra ‘il tema è insegnare ai ragazzi come si sta sul digitale con la gestione e responsabilità dei docenti’ e che, dunque, lo smartphone diventerebbe uno strumento didattico a pieno titolo”.
La normativa di riferimento per l’utilizzo degli smartphone in classe è la direttiva 104 del 2007 nella quale si afferma
“Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere: – di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1); – di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all’art. 1 (comma 3); – di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4). La violazione di tale dovere comporta, quindi, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.”.