La Corte di cassazione, con la Sentenza n. 21065 ,depositata lo scorso 11 settembre, ha rimarcato le fattispecie in cui sono previsti i risarcimenti per il personale dipendente assunto a tempo determinato.
Il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, comma 2, prevede che “In ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione non puo’ comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni ferma restando ogni responsabilita’ e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto il risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Ancora nell’articolo 36, comma 2, sull’apposizione del termine al contratto di lavoro pubblico, la violazione delle disposizioni imperative concernenti l’assunzione o l’impiego di lavoratori produce effetti non gia’ ripristinatori (come la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato) bensi’ risarcitori. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, (Sez. Un., n. 5072/2016) “In materia di pubblico impiego privatizzato il danno risarcibile di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36 non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensi’ dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A.”.
Quanto alla “cifra costitutiva” del diritto risarcitorio nascente dall’illegittima apposizione del termine, secondo i giudici del merito essa consisterebbe nella funzione d’indennizzo rispetto all’impossibilita’ della conversione in contratto a tempo indeterminato, di cui alla prima parte dell’articolo 36, comma 2, secondo il ricorrente Ordine, di contro, essa sarebbe riferibile a un pregiudizio patrimoniale diverso e autonomo, connesso con l’esecuzione del contratto a termine con la P.A., quale il danno da perdita di chance (in sede di merito ritenuto non provato dalla controricorrente).
L’indennizzo risarcitorio previsto dall’articolo 36 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 (Testo Unico del pubblico impiego), il quale risulta dovuto a fronte della costituzione di uncontratto a tempo determinato o di altre forme di lavoro flessibile alle dipendenze della pubblica amministrazione in assenza delle prescritte condizioni vincolanti, si applica anche in caso di rapporto di lavoro a termine costituito in mancanza di forma scritta.
In allegato il testo completo della Sentenza.