ricostruzione della carriera anniu supplenzaRicostruzione di carriera: gli anni di supplenza vanno conteggiati per intero? Utile per scatto di anzianità e aumento stipendio?


Il Tribunale del Lavoro di Milano riconosce il diritto dei lavoratori immessi in ruolo all’immediata e integrale ricostruzione della carriera computando per intero il servizio svolto durante il precariato.

 

Il Giudice del Lavoro di Milano, infatti, non ha dubbi e condanna l’illecita discriminazione posta in essere a discapito del lavoro svolto durante il precariato cui non viene riconosciuta pari dignità rispetto al servizio “di ruolo” all’atto della ricostruzione della carriera e riconosce, anche, il diritto del docente neoimmesso a percepire gli scatti di anzianità anche per il servizio svolto con contratti a termine.

 

“Il Ministero convenuto – si legge nella sentenza – non ha allegato e offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la asserita novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine)” e rileva come la domanda di integrale e immediata ricostruzione della carriera computando per intero il servizio svolto con contratti a termine risulti “senza dubbio meritevole di accoglimento, dovendosi quindi riconoscere alla parte ricorrente il diritto all’anzianità di servizio maturata in forza delle reiterate assunzioni a termine e, per l’effetto, la conseguente progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato come disciplinata dai C.C.N.L. di settore succedutisi nel tempo”.

 

Il Tribunale del Lavoro di Milano non dimentica di evidenziare, anche, l’incompatibilità con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE riguardo la mancata corresponsione degli scatti di anzianità ai lavoratori precari cui vengono riconosciuti gli incrementi economici solo dopo l’avvenuta immissione in ruolo, con relativa conferma del diritto a percepire le progressioni di carriera negate dal MIUR anche per il periodo di servizio svolto con contratti a termine. “

 

Il meccanismo retributivo previsto dai contratti collettivi succedutisi nel tempo – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è ispirato a un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni proprie del profilo professionale e della partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento. Il servizio svolto durante il precariato senza alcun dubbio concorre a incrementare il bagaglio e l’esperienza professionale del docente e non può essere soggetto a discriminazione, neanche all’atto della ricostruzione di carriera”.