La quinta sez. penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 34151 del 12 luglio 2017 è intervenuta in materia di privacy in ambito condominiale risolvendo in chiave interpretativa un delicata questione giuridica sorta a seguito dell’installazione di un impianto di videosorveglianza in un condominio.
Il caso di specie riguarda il condomino di uno stabile condiviso con una coppia di coniugi condannato in primo grado dal Tribunale di Palermo per il reato di cui all’art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) per aver installato una telecamera sul muro del pianerottolo condominiale,
In Tribunale è stata pronunciata una condanna per violazione della privacy, ritenendo legittime le proteste di una coppia, insofferente per la telecamera installata all’interno del palazzo da un condomino e puntata sul pianerottolo dove è posizionata la loro abitazione. In Appello, invece, ogni accusa è stata fatta cadere, evidenziando che «il pianerottolo condominiale non rientra nella nozione di privata dimora».
Le scale ed i pianerottoli condominiali sono destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e, dunque, non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti. Di conseguenza, le riprese di tali aree comuni, effettuate dalla telecamere installata dal singolo condomino, non integrano una condotta penalmente rilevante.
La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi. Nel caso, quindi, in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate, in particolare, tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy.