scia edilizia ---Urbanistica: cambio d’uso anche nei centri storici con semplice SCIA per restauro conservativo.


 

L’attuale contesto normativo ed il recente orientamento giurisprudenziale ammettono il “cambio d’uso” anche nei centri storici con una semplice SCIA senza, pertanto, la necessità di una richiesta più complessa di permesso di costruire. I cambi d’uso possono essere, quindi, realizzati anche se gli strumenti urbanistici vietano la ristrutturazione edilizia purché possano essere inclusi nella categoria del “restauro conservativo”.

 

La definizione di interventi di restauro e di risanamento conservativo è contenuta nell’art. 3 comma 1 lettera c del dpr 380/2001 modificato dalla legge n. 96 del 2017: “gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”.

 

Tale impostazione normativa è stata confermata con la sentenza del TAR Toscana n.1009/2017 in discontinuità rispetto a quanto recentemente affermato (Febbraio 2017) dalla Cassazione Penale 6873/2017 la quale aveva escluso che un edificio potesse essere trasformato – ad esempio da banca a struttura ricettiva alberghiera – con un restauro e ristrutturazione e pertanto necessitasse la procedura più complessa di richiesta del “permesso di costruire” (titolo autorizzativo che il comune rilascia per eseguire interventi di trasformazione urbanistica del territorio).