monitoraggio, differimentoSono cambiate le norme che consentono di identificare il soggetto titolare tenuto all’indicazione degli investimenti o attività detenuti all’estero nella dichiarazione annuale dei redditi.


La necessità di individuare il titolare effettivo e di ottenere informazioni accurate e aggiornate sullo stesso, è considerata dal legislatore dell’Unione europea un elemento fondamentale per individuare soggetti che potrebbero occultare la propria identità dietro una struttura societaria e, quindi, utilizzare la stessa per finalità di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo, oltre che per evadere il fisco.

 

Gli standard internazionali e, in particolare, le raccomandazioni 24 e 25 del Gafi richiedono, infatti, ai Paesi che ne fanno parte, di garantire che informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul titolare effettivo di società, trust e simili istituti di natura fiduciaria siano rese disponibili alle autorità competenti, invitando altresì gli stessi ad adottare misure idonee a facilitarne l’accesso. La direttiva (Ue) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/Ce e 2006/70/Ce, facendo proprie le succitate raccomandazioni, ha introdotto sostanziali innovazioni in tema di titolarità effettiva.

 

Da un lato, infatti, la IV direttiva ha previsto modalità più dettagliate, rispetto alla direttiva 2005/60/Ce, in relazione al concetto di “controllo” con riferimento al quale è possibile individuare il “beneficial owner” e dall’altro ha imposto agli Stati membri di provvedere affinché le società e le altre entità giuridiche acquisiscano e conservino informazioni adeguate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, prevedendo altresì idonee modalità di conservazione di dette informazioni in registri centrali.

 

Il legislatore italiano, pertanto, in attuazione della direttiva Ue 2015/849, ha emanato il Dlgs 90/2017, in vigore dal 4 luglio, con il quale ha recepito in particolare il capo III della stessa (Informazioni sulla titolarità effettiva), modificando sia la normativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio (in particolare, gli articoli 20, 21 e 22 del Dlgs 231/2007) sia quella, strettamente connessa, concernente gli obblighi di monitoraggio fiscale (in particolare, l’articolo 4 del Dl 167/1990). Più precisamente, quest’ultimo articolo, nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 90/2017, prevedeva l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli investimenti e attività detenute all’estero nel periodo d’imposta, oltre che per i possessori diretti, anche per i titolari effettivi degli stessi, da determinarsi sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u), e dall’allegato tecnico del Dlgs 231/2007.

 

L’allegato tecnico, soppresso dal 4 luglio in virtù dell’articolo 9 del citato Dlgs 90/2017, specificava in due separate lettere i criteri in base ai quali identificare il titolare effettivo nel caso lo stesso si celasse dietro una struttura societaria (articolo 2, comma 1, lettera a) ovvero dietro altre entità giuridiche, quali fondazioni e trust (lettera b). Il nuovo testo dell’articolo 4, invece, prevede il medesimo obbligo di indicazione degli investimenti e attività estere nella dichiarazione annuale dei redditi in capo a coloro che, pur non essendo possessori diretti degli stessi, siano titolari effettivi secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 del Dlgs 231/2007.

 

La lettera pp) definisce titolare effettivo “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita“, non discostandosi dalla precedente versione se non per l’aggiunta relativa all’instaurazione del rapporto continuativo. La vera novità consiste nell’articolo 20 del decreto, dettato ex novo al fine di stabilire i “criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche“, in sostituzione del soppresso allegato tecnico al Dlgs 231/2007.

 

Il nuovo articolo prevede una serie di criteri a cascata, chiari e puntuali, di modo che non possa residuare alcun ragionevole dubbio in ordine al “beneficial owner“. Innanzitutto, è stato dettato, quale criterio di carattere generale, quello in base al quale è titolare effettivo la persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero il relativo controllo. Successivamente, l’articolo è stato suddiviso in più commi, al fine di indicare i criteri necessari per stabilire la titolarità effettiva in capo alla persona fisica in caso di cliente-società di capitali ovvero di cliente-persone giuridiche private.

 

Andando a guardare detti criteri nel dettaglio, in caso di cliente-società di capitali, gli stessi attengono, in primo luogo, all’assetto proprietario, diretto o indiretto, considerando rilevante a tal fine una partecipazione, anche tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona, superiore al 25% del capitale.In secondo luogo, qualora l’esame della proprietà dell’ente non abbia condotto ad alcun risultato, è necessario guardare al controllo esercitato sull’entità giuridica, avendo riguardo alla titolarità dei diritti di voto (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria ovvero voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria) e all’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. Infine, qualora la verifica della proprietà e del controllo non consentano ancora l’esatta individuazione del titolare effettivo, lo stesso dovrà essere identificato nella persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società.

 

Qualora invece ci si trovi di fronte a un cliente-persona giuridica privata, le indicazioni contenute nel nuovo articolo attribuiscono, cumulativamente, la titolarità effettiva ai fondatori, ove in vita, ai beneficiari, qualora individuati o facilmente individuabili e, infine, ai titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

 

Da ultimo, l’articolo 20 prevede, a carico dei soggetti tenuti all’individuazione del titolare effettivo, l’obbligo di conservare traccia delle verifiche effettuate per consentire, anche in occasione di controlli di vigilanza e verifiche ispettive, la comprensione e valutazione del percorso conoscitivo effettuato sulla base della norma in oggetto. Non si può non rilevare che il “nuovo” articolo 20 costituisce la base giuridica che verrà utilizzata per ottenere tutte le informazioni utili ai fini del controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e, in particolare, degli uffici, quale l’Ucifi, deputato al contrasto degli illeciti fiscali internazionali, che spesso si trovano a dover risalire a un titolare effettivo nascosto dietro complesse strutture societarie o ancora più frequentemente dietro trust, fondazioni e simili istituti giuridici.

 

 

OBBLIGHI DI MONITORAGGIO – NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Articolo 4, Dl 167/1990 nel testo precedente alle modifiche di cui al Dlgs 90/2017 Articolo 4, Dl 167/1990 nel testo successivo alle modifiche di cui al D.Lgs. 90/2017
“Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria,siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera u), e dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231“. “Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria,siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni“.