SUAPIn Gazzetta Ufficiale l’Intesa siglata in conferenza unificata fra Governo-Regioni ed Enti locali inerente i modelli validi in tutto il territorio nazionale per la presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni e istanze di provvedimenti in materia di edilizia, attività commerciali e assimilate. Ecco le novità.


Sono adottati i moduli unificati e standardizzati di cui all’allegato 1 in materia di attivita’ commerciali e assimilate e all’allegato 2 in materia di attivita’ edilizia, che costituiscono parte integrante del presente accordo. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell’art. 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le Regioni adeguano entro il 30 settembre 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 20 ottobre 2017. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all’art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

 

Ai fini di una prima applicazione delle disposizioni contenute nel citato decreto è stata predisposto una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale, relativa alle seguenti attività commerciali:

 

  • commercio di oggetti preziosi;
  • commercio di armi;
  • produzione, duplicazione e commercio di audiovisivi;
  • agenzie di affari soggette a comunicazione al Questore;
  •  agenzie di recupero crediti;
  • gestione di sale scommesse,
  • bingo e Vtl;
  • domanda di approvazione della nomina di nuovi rappresentanti o comunicazione della revoca degli stessi.

 

Lato edilizia, invece, va presentata in sei fattispecie

 

  • per realizzare nuovi manufatti e costruzioni,
  • per ristrutturazioni per le quali l’interessato ai sensi dell’articolo 22, comma 7 del testo unico non voglia utilizzare la Scia,
  • nei casi di interventi in deroga agli strumenti urbanistici ex articolo 14 del Dpr 380/2001,
  • in caso di variazioni essenziali a precedenti titoli edilizi rilasciati,
  • per accertamenti di conformità per i quali è richiesto il requisito della duplice conformità delle opere edili sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della richiesta,
  •  per interventi di edilizia produttiva conformi agli strumenti urbanistici comunali, di competenza del Suap.

 

In allegato la nuova modulistica aggiornata.