In che misura sono deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea? E in quale quadro del modello Redditi PF devono essere indicati?
Antonio A.
Contributi per Riscatto Laurea, sono deducibili?
I contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza sono integralmente deducibili dal reddito complessivo (articolo 10, comma 1, lettera e, Tuir). Nel novero di tali contributi rientrano anche quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita (articolo 2, comma 5-bis, legge 184/1997), che devono essere indicati nel quadro RP, sezione II (Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo), rigo RP21, del modello Redditi PF.
CONDIZIONI PER IL RISCATTO
- Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
- I periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997.;
- Essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge n. 247/2007 per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2008.