Pubblicata la nota Anci sugli obblighi di revisione e riorganizzazione delle società a partecipazione pubblica. Pubblicate anche, inoltre, le linee guida di indirizzo della Corte dei Conti e la bozza di delibera tipo per i Comuni.
Al fine di supportare i Comuni nell’adempimento di cui all’oggetto, in vista dell’ approssimarsi del 30 settembre p.v., scadenza fissata dal d.lgs. n. 175 2016, recante il Testo unico sulle società partecipate, per la “ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore” del decreto, ossia al 23.9.2016, con la presente nota si riassumono i principali aspetti del procedimento e si allegano: – la bozza di delibera di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipate elaborata da ANCI (all. a); nonché, – le Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al citato art. 24 elaborate dalla Corte dei Conti e pubblicate in data 21 luglio 2017 (all. b).
Innanzi tutto, va segnalato che la mancata adozione della delibera di approvazione del piano straordinario di revisione de quo, la cui competenza si ritiene essere del Consiglio comunale, è sanzionata dall’art. 24, comma 5, T.U.S.P., alla stregua del quale “in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero in caso di mancata alienazione entro i termini di cui al comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile”.
Inoltre, in merito all’ambito oggettivo della predetta ricognizione e conseguente revisione il dato testuale della norma non lascia dubbi interpretativi in merito al fatto che gli adempimenti siano estesi a “tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto – 23 settembre 2016 – individuando quelle che devono essere alienate”; dunque, il decreto fa riferimento alle partecipazioni societarie dirette e indirette.
Peraltro, con particolare riferimento alle società quotate, le Linee d’indirizzo della Corte dei Conti (allegato b), precisano che l’obbligatorietà è estesa a “tutte” le società […] finanche alle partecipazioni in società quotate”.
Sul punto, tuttavia, è opportuno specificare che – in applicazione dell’articolo 26 comma 3 del succitato decreto – i Comuni “possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”, ne discende che il richiamo a tale norma può valere ex se come motivazione del mantenimento di tali partecipazioni, dirette ed indirette. Per quanto concerne l’accezione da dare al termine “società quotata” si ricorda che, ai fini del T.U.S.P., l’articolo 2, comma 1, lettera p), come modificato ad opera del “Correttivo”, rientrano in tale definizione “le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”.
Sul punto, l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 100/2017, recante il “Correttivo” al T.U.S.P., ha previsto che “le disposizioni di cui all’articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
In allegato tutti i documenti.