Gli obblighi introdotti dalla legge sulla vaccinazione vanno applicati con buon senso e rispetto della Costituzione. La scuola pubblica ha il dovere di accogliere i soggetti in formazione anche se manca l’autocertificazione. Questa l’opinione della FLC CGIL.
La pubblicazione del decreto e della legge di conversione sulla vaccinazione obbligatoria ha registrato da subito una posizione molto critica da parte della FLC CGIL che, lasciando agli esperti di legislazione sanitaria ogni valutazione sull’opportunità di consegnare a un decreto legge una materia così delicata e complessa, ha segnalato immediatamente le pesanti ricaduteche le disposizioni contenute nella legge avrebbero avuto sul lavoro delle scuole e le possibili lesioni al diritto costituzionale all’istruzione previste dalla scelta di considerare le 10 vaccinazioni obbligatorie come requisito di accesso alla scuola dell’infanzia, già a partire dal prossimo a.s. a iscrizioni avvenute e confermate.
La pubblicazione delle circolari del Ministero della salute e del MIUR entrambe del 16 agosto, conferma pienamente il nostro giudizio critico soprattutto sulle disposizioni transitorie per l’a.s. 2017/2018.
Come accade sempre più spesso nel caso di applicazione di nuove norme, la fretta con cui il Governo ha deciso di licenziare una legge pasticciata e per alcuni versi irrazionale, non tiene in alcuna nessuna considerazione i tempi della scuola, in totale disprezzo del lavoro di dirigenti scolastici e segreterie e del valore stesso del servizio di istruzione, garantito dalla Costituzione.
A 6 mesi dalla chiusura delle iscrizioni e dall’accettazione delle domande, il patto di corresponsabilità stipulato tra i dirigenti scolastici e le famiglie delle bambine e dei bambini iscritti alle scuole dell’infanzia non può essere violato a causa di norme imposte da una legge successiva che, pur nella dichiarata urgente finalità di tutela della salute pubblica, consente alle ASL tempi distesi per l’implementazione dei sistemi informatici necessari a gestire il flusso dei programmi vaccinali (entro 10 giugno 2020), mentre impone da subito al servizio nazionale di istruzione, solo indirettamente coinvolto dalla materia, una funzione di controllo su un adempimento sanitario estranea ai compiti delle scuole e dei dirigenti.
Le disposizioni previste dalla legge sui vaccini relativamente alla frequenza della scuola dell’infanzia non sono lo strumento giusto per perseguire le finalità che la legge si propone, cosi come la scelta di precludere la frequenza della scuola dell’infanzia ai bambini e alle bambine non vaccinati per decisione consapevole delle famiglie non è certo la strada giusta per affrontare un problema che non è solo di carattere sanitario ma culturale e sociale.
Il rischio è quello di escludere dall’inserimento precoce nel sistema di istruzione – considerato un valore e un obiettivo strategico dall’UE – una fascia consistente di bambine e bambini dai 3 ai 6 anni che, solo se appartenenti a famiglie agiate, confluiranno nel sistema privato o perderanno un’opportunità educativa che segnerà in modo indelebile il loro futuro di studenti e cittadini.
Invitiamo i dirigenti scolastici a non precludere la frequenza della scuola dell’infanzia ai bambini regolarmente iscritti per l’a.s. 2017/2018 e a limitarsi, come prevede la legge, a segnalare alle ASL entro il 20 settembre, per gli adempimenti di loro esclusiva competenza, i nominativi dei genitori che non abbiano sottoscritto le autocertificazioni .
Né la legge, né le successive circolari impongono in alcun punto il divieto di frequenza, affermando solo che la vaccinazione costituisce un requisito di accesso: se il decisore politico ha intenzione di escludere dalla frequenza della scuola dell’infanzia fin dall’a.s. 2017/2018 i bambini non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati, deve dirlo esplicitamente assumendosene tutte le responsabilità.
Come FLC CGIL vigileremo affinché l’applicazione della legge sui vaccini, contenente finalità estranee al servizio di istruzione, non si trasformi nell’ennesima molestia per i dirigenti scolastici e le segreterie delle scuole e non produca irreparabili lesioni al diritto all’istruzione.
Eventuali dissonanze che i legali della FLC dovessero rilevare tra questi provvedimenti e le norme di rango superiore (la Costituzione) saranno puntualmente denunciate in sede legale.