L’incompletezza dell’Offerta Tecnica quali conseguenze può avere? Può precludere il Soccorso Istruttorio, ad esempio?
Il TAR di Genova, nella recente Sentenza n.597, ha provato a inquadrare la situazione. In sostanza, l’incompletezza dell’offerta tecnica rispetto alle prescrizioni contenute nel disciplinare e nel capitolato, ove consista nella mancata e/o insufficiente indicazione specifica degli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice, non comporta soltanto la mancata attribuzione del relativo punteggio, ma la esclusione dalla successiva fase di apertura dell’offerta economica, essendo carente di un elemento ritenuto essenziale dal disciplinare e dal capitolato.
La qual cosa non viola certo il principio di tassatività delle cause di esclusione nelle gare pubbliche, già codificato nell’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, posto che la incompletezza dell’offerta tecnica, ove difetti – come nel caso di specie – di un elemento essenziale, è tale da ingenerare una “incertezza assoluta” del suo contenuto, possibile causa di esclusione dalla gara.
In tal senso è del resto la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale “anche in costanza di tassatività delle cause di esclusione, principio che contrassegna le procedure di appalto pubblico ex art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti), le carenze progettuali gravi, che rendano il progetto inidoneo sono all’evidenza incluse nella categoria dell’assenza di elementi essenziali dell’offerta che, proprio ai sensi del citato art. 46, comma 1 bis, consente all’amministrazione di escludere l’offerta difettosa dalla gara d’appalto” (Cons. di St., V, 14.4.2016, n. 1494; id., 11.12.2015, n. 5655; id. 27.3.2015, n. 1601). Trattandosi di un elemento afferente all’offerta tecnica, è precluso, ex art. 83 comma 9 d.lgs. n. 50/2016, il ricorso al soccorso istruttorio.
In allegato il testo completo della Sentenza.