AutismoIl Tribunale di Milano con la Sentenza del 4 luglio 2017 affronta un caso molto delicato relativo ad un bambino autistico discriminato affermando dei principi di diritto significativi.


Bambino autistico discriminato a Scuola

Mettere una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone costituisce discriminazione ai sensi della legge n. 67/2006 e giustifica il ristoro dei conseguenti danni non patrimoniali per violazione dei principi fondamentali di pari dignità sociale e di eguaglianza sostanziale di cui agli artt. 2 e 3 Cost., e per violazione del diritto del disabile all’educazione di cui all’art. 38, comma 3, Cost.

Questo è quanto affermano i giudici nella vicenda che ha visto un Comune essere condannato a risarcire il danno non patrimoniale subito da un bambino affetto da disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico, discriminato per avere la scuola comunale dell’infanzia ove era iscritto riconosciuto in suo favore un numero di ore di assistenza educativa inferiore a quello necessario, ed omesso di convocare, a tal fine, l’apposito Gruppo di lavoro operativo handicap (GLOH) e di adottare il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ed il Piano Educativo Individualizzato (PEI), previsti dalle normative vigenti.

Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.

Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.