Calcolo della TARSU basato sulla superficie dell’immobile: ecco quanto emerge principalmente dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17498/2017.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani , il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 62, comma 1, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicche’, ai fini dell’esenzione dalla tassazione prevista dal comma 2 del citato articolo 62 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, e’ onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilita’ e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, comma 3, per quelle aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, atteso che il principio, secondo il quale e’ l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, non puo’ operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.
Dunque, è legittima la Delib. comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti, la maggiore capacita’ produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n 22. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attivita’, il quale puo’ eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalita’ dell’ente impositore.
In allegato il testo completo della Sentenza.