classificazione_dei_rifiutiCon l’ordinanza n. 37460, depositata ieri, la Corte di Cassazione, sezione III penale, ha rinviato ai giudici europei di Lussemburgo la soluzione della problematica relativa alle modalità di classificazione dei rifiuti.


Con il d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008198/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” , i commi 4 e 5 dell’art. 184 venivano modificati, individuando i rifiuti pericolosi come quelli recanti le caratteristiche di cui all’allegato I della Parte Quarta del d.lgs. 152\06 e chiarendo che l’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla Parte Quarta del medesimo decreto includeva i rifiuti pericolosi e teneva conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose, precisando,  altresì, che esso era vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi e che l’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significava che esso fosse un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183.

 

Si stabiliva, infine, che con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, potevano essere emanate specifiche linee guida per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta.

 

Sussistendo, in definitiva, un ragionevole dubbio circa l’ambito di  operatività delle disposizioni comunitarie che l’ultimo intervento del legislatore nazionale espressamente richiama, ritiene il Collegio che il presente processo sia sospeso, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia affinché si pronunci sui seguenti quesiti:

 

1- Se l’allegato alla Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento UE 1357/2014 vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel  senso  che  il  produttore  del  rifiuto,  quando   non  ne  è  nota la composizione, debba procedere alla  previa caratterizzazione  ed in quali eventuali limiti;

 

2 – Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;

 

3 – Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose  possa  essere  effettuata   secondo   criteri   probabilistici   considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto;

 

4 – Se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione.

 

In allegato il testo completo dell’Ordinanza.