razionalizzazione partecipateLa Corte dei conti con la delibera n. 19/2017 intende fornire agli enti territoriali un modello – e insieme un iter procedurale – da seguire per la ricognizione e la comunicazione dei relativi esiti della ricognizione delle partecipate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 del testo unico.


 

L’art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all’art. 20, commi 1 e 2; l’eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell’art. 10, deve avvenire entro un anno dall’avvenuta ricognizione.

 

La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità. Per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, l. n. 190/2014. L’esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l’applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all’art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l’indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

 

Ai fini del testo unico, si considerano “quotate” anche le società a partecipazione pubblica che emettono altri strumenti finanziari nei mercati regolamentati e non soltanto quelle che emettono azioni. Peraltro, analoga estensione della definizione comunemente accolta nel diritto societario è stata positivizzata in materia di controlli interni (art. 147-quater, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 9, co. 9-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124). Posto che la maggior parte degli adempimenti investe le società a controllo pubblico, la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 175/2016, è necessaria anche per definire il perimetro delle società indirette, che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g).

 

Sotto questo profilo, la disciplina del Testo unico, benché intitolata al riordino delle partecipazioni societarie, contiene un implicito riferimento alle norme dell’art. 11-quater, d.lgs. n. 118/2011 e al “gruppo amministrazione pubblica” citato nel principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali. Infatti, sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette (“quotate” e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico. Altro esplicito riferimento all’insieme degli organismi detenuti da una pubblica amministrazione si coglie nell’art. 20, co. 2, lett. c), ove si impone la rilevazione delle società che svolgono attività analoghe o similari di quelle svolte da altre società o enti pubblici strumentali.

 

In allegato il testo della delibera ed il relativo allegato.