I piani di razionalizzazione delle partecipate che gli enti locali dovranno approvare entro il 30 settembre dovranno mettere sotto esame tutte le partecipazioni, anche le più piccole, e motivare anche la scelta di mantenere le quote?
L’articolo 24 del Testo unico prevede l’obbligo di effettuare, entro il 30 settembre, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate o che devono comunque essere oggetto delle misure di razionalizzazione.
In relazione al protocollo d’intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata unificata. Pertanto, dall’esercizio 2015, le informazioni, non più inserite nel sistema SIQUEL, sono acquisite mediante l’applicativo Partecipazioni accessibile dal portale Tesoro. In applicazione del d.lgs. n. 175/2016 le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti territoriali, saranno tenute ad effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione straordinaria in apposita sezione dello stesso applicativo Partecipazioni del Dipartimento del tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it).
Al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, si unisce al presente atto di indirizzo un modello standard dell’atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell’applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria.
Allo scopo, l’allegato piano standard è articolato nelle seguenti sezioni:
1. Dati dell’amministrazione;
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:
2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;
2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate, sezione suddivisa in due distinte schede, da compilarsi per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:
3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall’art. 4, con la relativa motivazione;
3.2 sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.
4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa motivazione.
5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime quattro da compilarsi a seconda dell’intervento di razionalizzazione che si intende eseguire sulla società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione, nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi:
5.1 Contenimento dei costi;
5.2 Cessione/Alienazione quote;
5.3 Liquidazione;
5.4 Fusione/incorporazione;
5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e dei risparmi di spesa.
In allegato la delibera di riferimento della Corte dei Conti e l’allegato modello standard.